Condominio

Rendiconto da annullare se l’amministratore dà poco tempo al condomino per esaminare i conti

Non bastano quattro ore per leggere tutta la documentazione relativa ai bilanci di sei anni di gestione. Violato il diritto d'informazione.

di Giuseppe Donato Nuzzo

È da annullare la delibera di approvazione del rendiconto, se l'amministratore non consente al singolo condominio che lo chiede di esaminare la documentazione nei tempi e modi adeguati. È quanto emerge dalla sentenza della Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, numero 367 del 4 novembre 2020. Troppo poche quattro ore in due giorni a ridosso dell'adunanza per esaminare i conti di ben sei anni di gestione. Per i giudici è stato violato il diritto del condomino a essere informato.

Il fatto
Un condomino impugnava la delibera con la quale l'assemblea aveva approvato i rendiconti relativi agli anni dal 2005 al 2010. Tra gli altri motivi di ricorso, il condomino sostiene di non essere stato messo nelle condizioni di verificare compiutamente i rendiconti, a causa dei tempi ristretti concessigli dall'amministratore per esaminare la copiosa documentazione (solo 4 ore complessive nei due giorni precedenti l'assemblea). Parliamo di ben sei rendiconti, riguardati un complesso condominiale composta da altre 80 unità immobiliari. La Corte d'appello ha accolto il ricorso e annullato la delibera impugnata.

Diritto d'informazione
I giudici hanno ritenuto effettivamente violato il diritto a essere informato, che va riconosciuto a ciascun condominio, su tutti i punti all'ordine del giorno dell'assemblea. «L'amministratore – si legge nella sentenza – è tenuto a permettere ai condomini che ne facciano richiesta di prendere visione della documentazione relativa all'oggetto della convocazione assembleare in modo da soddisfare il loro diritto di informazione sull'argomento da trattare in assemblea».Nel caso del rendiconto, l'amministratore deve mettere a disposizione del condomino che glielo chiede tutta documentazione contabile nei modi e tempi adeguati ad esaminare le carte.

Tempi e modi adeguati
A sostegno delle proprie argomentazioni, la corte salentina richiama i precedenti della Cassazione: «è diritto del condomino quello di essere adeguatamente informato e di esser messo nella condizione di informarsi sull'oggetto dell'assemblea, mettendogli a disposizione nei modi e nei tempi adeguati la relativa documentazione» (Cassazione civile 33038/2018 e 19799/2014).Tali principio sono stati palesemente violati nel caso in esame. Nella fattispecie, infatti, l'amministratore non ha consentito al condomino di informarsi adeguatamente sui rendiconti annuali che si andavano a deliberare, impedendogli di esercitare un «voto consapevole e informato» in assemblea.Troppo poche quattro ore. Nello specifico, risulta che la copiosa documentazione relativa a sei rendiconti è stata messa a disposizione del condomino per due ore nei soli giorni 3 e 5 ottobre, vale a dire nei giorni immediatamente precedenti all'assemblea, fissata per il 6 e 7 ottobre.

Secondo i giudici, «non si può non rilevare che in sole quattro ore e nei giorni immediatamente precedenti l'assemblea, il condomino avrebbe dovuto esaminare la documentazione contabile di ben sei anni di gestione di un condominio composto da più di ottanta unità immobiliari”. Un'impresa decisamente ardua. I modi e i termini con cui la documentazione è stata messa a disposizioni del condominio «non appaiono adeguati a soddisfare il suo diritto ad essere informato adeguatamente sull'oggetto della deliberazione».La delibera è dunque da annullare.

Conclusioni
Essa, peraltro, è da annullare anche perché il verbale risulta incerto sul numero dei partecipanti all'adunanza e relativi millesimi: le imprecisioni, le indicazioni errate e le correzioni sono tali e tante che non consentono il controllo.Una sentenza, quella in commento, che si pone nel solco della giurisprudenza di legittimità, che si era già pronunciata per l'annullabilità della delibera nel caso in cui l'amministratore non consenta al condomino di esaminare la documentazione attinente agli argomenti all'ordine dei giorno secondo modalità di tempo e di luogo adeguate (tra le tante, Cassazione civile 15650/2018) e che trova un preciso riferimento normativo nell'articolo 1130-bis del Codice civile.

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