Condominio

L'amministratore non deve essere autorizzato per resistere all'impugnativa di una delibera

Questa condotta non determina automaticamente una sua responsabilità professionale: è necessario dimostrare il danno subìto dal condominio

di Giuseppe Zangari

Un condominio chiede al precedente amministratore, da un lato un risarcimento pari alle spese legali sostenute nell'ambito di sei impugnazioni di delibere promosse da un condomino; dall'altro lato la ripetizione dei compensi percepiti durante gli anni in cui sono stati radicati i suddetti contenziosi. In particolare, si contesta all'amministratore di non aver ottenuto una previa autorizzazione a resistere alle impugnazioni, avendo invece conferito la procura al difensore di propria iniziativa; di non aver informato l'assemblea sull'andamento delle cause, privandola in tal modo della possibilità di valutare soluzioni alternative; in generale, di aver tenuto una condotta inadempiente rispetto al metro di diligenza che caratterizza il rapporto di mandato. La domanda del condominio è respinta con articolata ed esauriente motivazione, nonché ricca di spunti giurisprudenziali dal Tribunale di Pistoia con sentenza 69/2021.

L'autorizzazione assembleare
In primo luogo, il Tribunale ricorda che «integra indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità quello per cui, qualunque sia il contenuto della delibera contestata, sussiste la legittimazione passiva dell'amministratore a resistere alle impugnative promosse da singoli condomini senza necessità di previa autoriz zazione a parte dell'assemblea di condominio: ciò in quanto la difesa, anche in via giudiziale, di tali delibere rientra nella prima fra le attribuzioni dell'amministratore codicisticamente individuate, ossia il dovere di eseguire le deliberazioni dell'assemblea (articolo 1130 numero 1 Codice civile)».

Come osservato dal giudice, l'assunto è a tal punto granitico che la Suprema corte, in un recente pronunciamento sul tema, ha dichiarato inammissibile il motivo d'impugnazione poiché «si contrappone ad un consolidato orientamento di questa Corte senza offrire elementi per mutare lo stesso» (Cassazione, ordinanza 12806/2019).

L'obbligo di informativa
In secondo luogo, il richiamo all'articolo 1131, commi 3 e 4 del Codice civile è ritenuto del tutto non pertinente, posto che l'obbligo di dare notizia ai condomini riguarda gli atti o i provvedimenti giudiziali che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministr atore, mentre invece la costituzione in una causa di impugnativa rientra, per l'appunto, tra i poteri gestori conferiti dalla legge.Al contempo, l'operato dell'amministratore neppure è censurabile ai sensi dell'articolo 1713 - che pone un generale obbligo di informare il mandante delle vicende inerenti il rapporto di mandato - poiché il condominio non è riuscito a dimostrare i pretesi danni che sarebbero derivati da tale condotta.

La tesi secondo cui l'assemblea, ove compiutamente aggiornata, avrebbe potuto revocare l'amministratore o impugnare le sentenze sfavorevoli, rimane assolutamente carente dal punto di vista probatorio: da un lato, non «è specificato (e provato) quale danno l'attore avrebbe subito dalla permanenza in carica del convenuto piuttosto che da una sua cessazione imposta dalle decisioni dell'assemblea»; dall'altro lato «non è né allegato né provato che, con la probabilità richiesta in sede civilistica, ove tempestivamente o meglio informata dei contenziosi in essere e del loro esito l'assemblea con dominiale si sarebbe risolta ad impugnare detti esiti e, ancor di più, che tali impugnazioni avrebbero avuto risultato positivo per il condominio (potendo anzi le stesse, in ipotesi, portare a decisioni peggiorative per esso rispetto a quanto deciso in primo grado)».

In altri termini, non è possibile «pretendere di far carico all'amministratore condominiale delle spese legali sostenute per la difesa nelle cause giudiziali intentate contro il condominio e portate avanti dall'amministratore senza prov a che, ove meglio informata, l'assemblea avrebbe adottato decisioni differenti in ordine ai contenziosi in essere e soprattutto tali da evitare condanne del cond ominio e sostenimento delle relative spese di giustizia».

La cattiva gestione va provata
Infine, dall'esame della documentazione agli atti, è emerso che in alcune occasioni l'amministratore avesse riportato ai condomini notizie sull'andamento dei contenziosi, dal che, a parere del giudice, «era loro interesse, loro diritto, loro possibilità ed anche loro onere ancora una volta ai sensi dell'articolo 1227 Codice civile informarsi compiutamente del contenuto di siffatti provvedimenti giudiziali (…), mentre non risulta che nessuno abbia avanzato richieste di tal genere non potendo quindi, a distanza di tempo, addebitare ad altri (amministratore di condominio) le conseguenze almeno in parte derivanti anche da propri comportamenti omissivi o negligenti».Da ciò consegue che la condotta dell'amministratore neppure può essere censurata per negligenza ai sensi dell'articolo 1710 Codice civile.

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