Condominio

L’Associazione non è legittimata a presentare ricorsi amministrativi per conto degli associati

Sconfitta la tesi che mirava all’annullamento delle due ordinanze sindacali e della delibera di giunta municipale con la quale era stato approvato il regolamento per il servizio di raccolta differenziata del Comune di Messina

di Ivan Meo e Maurizio Tarantino

ANACI avevo proposto ricorso avverso i provvedimenti amministrativi del Comune di Messina in merito alla raccolta differenziata. Tra i vari punti di contestazione vi era quello (per gli amministratori) di comunicare al Comune di Messina (dipartimento Entrate Tributarie) i dati dell'anagrafe condominiale; inoltre, l'obbligo per gli amministratori di apporre, anche ai sensi dell'art.1129, comma 5, c.c., in area condominiale comodamente visibile anche dall'esterno, una targa recante l'indicazione del nome e cognome dell'amministratore del condominio, l'indirizzo della sede o ufficio dove vengono svolte le attività di amministratore e dei numeri di telefono e fax di riferimento, curando di inserire anche un recapito telefonico di pronta reperibilità dell'amministratore del condominio per i casi urgenza.

A tal proposito, dunque, a parere della ricorrente, i nuovi provvedimenti costituivano una modalità di raccolta differenziata più gravosa, complessa ed onerosa rispetto alle abitazioni singole. Modalità che, nella stragrande maggioranza dei plessi condominiali, si rilevava affatto impossibile da attuare.

Le contestazioni degli amministratori
Al momento della divulgazione dei provvedimenti contestati, gli amministratori si erano posti problemi soprattutto di ordine pratico: molti degli stabili non avevano locali preposti ad ospitare i bidoni delle dimensioni necessarie alla raccolta dei rifiuti di un intero condominio (5 Mastelli ogni 10 unità abitative), né personale adeguato alle proprie dipendenze per potere cooperare con gli operatori della raccolta.

Oltre alle regole stabiliti per i condòmini, un altro aspetto che preoccupava gli amministratori erano le responsabilità di vigilare sulla corretta differenziazione dei rifiuti e del loro conferimento nei mastelli.

L’esclusione di responsabilità e la tutela dei dati
Secondo il Comune resistente era da escludersi qualsiasi responsabilità personale degli amministratori di condominio, avendo il Comune fatto esclusivo riferimento alla disciplina civilistica secondo cui all'amministratore di condominio “sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto” (art. 1131 c.c.).

Infine, quanto ai dati contenuti nell'anagrafe condominiale, secondo la difesa del Comune “il pericolo di un loro errato trattamento è espressamente scongiurato dallo stesso regolamento, il quale individua l'organo comunale, ossia il Dipartimento delle Entrate Tributarie, che dovrà gestire il trattamento stesso”.

Difetto di legittimazione
L'associazione ricorrente difettava di legittimazione attiva, potendo essa agire allorquando vengano adottati provvedimenti cui effetti si esauriscano in una lesione diretta del proprio scopo istituzionale. Per meglio dire, secondo i giudici amministrativi del Tar Catania (sentenza 191/2021) , nel caso in esame, era in rilievo il solo interesse di una ridotta porzione degli associati - da identificarsi negli amministratori di condominio che operano specificamente nel territorio del Comune di Messina - oltre al fatto che, per quanto attiene alle previsioni, contenute nei provvedimenti impugnati e relative ad obblighi imposti ai soli condomini, il difetto di legittimazione attiva dell'associazione ricorrente risultava assoluto.

Difatti, secondo quanto affermato in giurisprudenza, la legittimazione ad agire delle associazioni rappresentative di interessi collettivi o diffusi passa per il guado necessitato costituito dalla attinenza della questione dibattuta al perimetro delle finalità statutarie dell'associazione, e ciò che avviene allorquando la produzione degli effetti del provvedimento controverso interessa lo scopo istituzionale dell'ente collettivo, e non la mera sommatoria degli interessi imputabili ai singoli associati dalla comunanza dell'interesse azionato (di cui si invoca tutela) a tutti gli associati ovvero a tutti gli appartenente alla platea dei soggetti rientranti in una determinata classe o categoria, sì da escludere che vengano tutelate le posizioni soggettive solo di una parte degli stessi e, in definitiva, la configurabilità di conflitti interni all'associazione (anche con gli interessi di uno solo dei consociati), che implicherebbero automaticamente il difetto del carattere generale e rappresentativo della posizione azionata in giudizio.

Quindi la ‘legitimatio ad causam' dell'ente collettivo può concretamente predicarsi unicamente allorquando sia l'interesse omogeneo, di gruppo, ad essere azionato. (T.A.R. Lazio - Roma, n. 10747/2019).In conclusione, alla luce di quanto innanzi esposto, il ricorso dell'Associazione è stato dichiarato inammissibile.

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