Condominio

Se il condomino non ritiene di dover pagare è tenuto a contestare la delibera di ripartizione spese

Quest’ultima è titolo esecutivo del condominio

di Selene Pascasi

La delibera di ripartizione delle spese, tesa a riscuotere gli oneri dei condòmini, è titolo di credito del condominio e prova di per sé l'esistenza del diritto. Essa, quindi, legittima sia l'emissione del decreto ingiuntivo che la condanna al pagamento di quanto dovuto all'esito del giudizio di opposizione eventualmente proposto avverso il provvedimento monitorio. Lo precisa la Corte di appello di Salerno con sentenza numero 571 del 9 giugno 2020.

I fatti
Apre la controversia, la decisione del proprietario di tre unità di opporsi al decreto con cui il tribunale gli aveva ingiunto di pagare al condominio più di 11 mila euro a titolo di oneri di gestione ordinaria e straordinaria. Secondo l'uomo, il credito non era né certo né liquido vista la pendenza di un altro processo in cui lui aveva chiesto di determinare l'esatto rapporto tra il dare e l'avere fra le parti. Il condominio “ritocca” spontaneamente la somma per un mero errore material e ma il tribunale – accolta la domanda del proprietario – revoca il decreto ingiuntivo e lo condanna a pagare la differenza.

L'ente, però, formula appello: non solo la sentenza era affetta da diversi vizi ma la controparte non vantava alcun credito nei suoi confront i, anzi, era debitore. L'errore di fondo, marca, era da addebitarsi al consulente tecnico d'ufficio che gli aveva riconosciuto crediti maturati per spese collegate a lavori d'installazione dell'ascensor e e opere realizzate nella sua proprietà, integralmente compensati dall'amministratore con i controcrediti vantati dal condominio per un importo maggiore.

La mancata impugnazione
A prescindere dalle questioni formali, la Corte di appello si sofferma sul merito e accoglie la tesi dell'ente gestionale che, all'instaurazione del procedimento monitorio, era realmente creditore per varie voci: oneri di gestione ordinaria, disavanzo del consuntivo di alcune annualità e interventi di manutenzione straordinaria. Del resto, se era vero che il consulente incaricato aveva duplicato dei crediti già estinti, era anche vero che l'appellante non aveva impugnato le delibere assembleari di approvazione dei piani di ripartizione delle spese per le quali era poi risultato debitore e quindi non poteva, per eluderne l'efficacia, invocare l'applicazione delle sopravvenute e più favorevoli per lui tabelle millesimali.

È noto, infatti, come la deliberazione dell'assemblea condominiale di ripartizione delle spese, finalizzata alla riscossione dei conseguenti oneri dei singoli, costituisca titolo di credito del condominio e provi da sola l'esistenza del connesso diritto legittimando, di riflesso, sia la concessione del decreto ingiuntivo che la condanna del singolo condomino al pagamento delle somme dovute all'esito della causa di opposizione eventualmente proposta contro il provvedimento monitorio (giudizio il cui ambito è ristretto alla verificazione dell'esistenza e dell'efficacia della stessa delibera assembleare di approvazione delle spese e ripartizione dei relativi oneri). Principio, questo, più volte affermato dalla giurisprudenza (tra le altre, Cassazione 3354/2016).

La decisione
In definitiva il proprietario – non avendo mai contestato le delibere di ripartizione di quelle spese secondo le precedenti tabelle millesimali – non era neppure soggetto legittimato a chiedere, per effetto della loro successiva modifica, la rideterminazione di debiti ormai irreversibilmente cristallizzati nel loro ammontare. Di qui, rigettato il suo appello incidentale e accolta l'impugnazione principale avanzata dal condominio, la Corte di appello di Salerno non poteva non condannarlo anche a rifondere le spese del doppio grado del giudizio.

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