Condominio

Danni dalla fogna comunale, va richiesto a parte il danno da svalutazione commerciale della casa

Va tenuto conto solo delle voci di danno indicate, sulle quali può pronunciarsi il giudice di merito, non la Cassazione

di Rosario Dolce

In tema di risarcimento del danno, in una causa risarcitoria per allagamento dell'immobile a causa di rigurgito della fognatura comunale, la domanda originaria formulata per specifiche voci di danno, seguita poi dalla elencazione del totale dell'importo monetario, corrispondente a ciascuna voce in sede di richiesta, non consente l'estensione a quanto non esplicitamente previsto. Per questo la Cassazione, terza sezione, con la ordinanza numero 24480 del 4 novembre 2020, ha escluso che il danno da svalutazione commerciale del bene possa ritenersi implicitamente dedotto.

Secondo il prevalente e più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della interpretazione della domanda giudiziale, non sono utilizzabili i criteri di interpretazione del contratto dettati dall'articolo 1362 e seguenti Codice civile.In questo caso, infatti, non esiste una comune intenzione delle parti da individuare, e può darsi rilevo alla soggettiva intenzione della parte attrice solo nei limiti in cui essa sia stata esplicitata in modo tale da consentire al convenuto di cogliere l'effettivo contenuto della domanda formulata nei suoi confronti, per poter svolgere una effettiva difesa.

Il ruolo del giudice di merito
In altri termini, l'interpretazione della domanda si risolve in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo sotto il profilo del vizio di motivazione e non per violazione di legge (Cassazone 25853/2014, 24847/2011, 4754 /2004 - recessivo è invece l'orientamento, per il quale si veda Cassazione 20325 /2006, che riteneva applicabili alla domanda giudiziale le norme di ermeneutica contrattuale).Ora, vero è che in tema di risarcimento da responsabilità civile, l'unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale dell'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che, quando un soggetto agisca in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui causati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si riferisca a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta.

Le voci di danno indicate
E', altrettanto, vero che ove nell'atto introduttivo siano indicate specifiche voci di danno, a tale specificazione deve darsi valore meramente esemplificativo dei vari profili di pregiudizio dei quali si intenda ottenere il ristoro, a meno che non si possa ragionevolmente ricavarne la volontà attorea di escludere dalla richiesta le voci non menzionate (Cassazione 15523/2019; 22514/2014; 17879/2011).Lo stesso richiamo alla «maggiore o minore somma che sarà provata e/o ritenuta di giustizia», viene riferito alla quantificazione delle voci di danno indicate e non alla loro ontologica individuazione, una volta che sia stata effettuata una specifica elencazione e sia stata mantenuta anche in sede di richiesta.

Tuttavia, la rigorosa e specifica elencazione di voci di danno conduce a ritenere che l'omessa indicazione di una ulteriore domanda risarcitoria (si pensi, a quella per svalutazione commerciale) non sia stata inclusa, sicché correttamente il giudice di merito può rilevarne la tardività. Né l'istanza istruttoria può servire per legittimare una ulteriore richiesta risarcitoria, siccome essa va parametrata al contenuto dei fatti costitutivi e dell'istanza di condanna e pertanto il pregiudizio lamentato resta limitato a ciò che è stato specificatamente oggetto di domanda.

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