Condominio

La nuova «assemblea del superbonus»

Vengono assoggettati al metodo collegiale e al principio maggioritario (peraltro con quorum agevolati) diritti e obblighi che spettano ai singoli condòmini

di Rosario Dolce

L'articolo 119, comma 9 bis, del Decreto rilancio stabilisce che: “Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e al-meno un terzo del valore dell'edificio”.

La modifica nella legge di Bilancio
La Commissione bilancio della camera dei Deputati ha appena approvato un emendamento da apportare alla “legge di bilancio” teso a integrare la norma in considerazione, ivi precisando che: «Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole».

Quindi, vengono assoggettati al metodo collegiale e al principio maggioritario (peraltro con quorum agevolati) diritti e obblighi che spettano ai singoli condòmini.Si potrebbe, a tal punto, ritenere che il legislatore speciale, con pieno barlume giuridico, abbia creato una “nuova” assemblea nel condominio: che potremmo battezzare come “l'assemblea del superbonus”.

Un organismo decisionale inedito, senza apparenza, differente da quello di cui all'articolo 1135 Codice civile, che esprime fondamenti di architettura giuridica dell'istituto, assai diversi da quelli conosciuti in via generale.Iniziamo col dire, per legittimare quanto sostenuto, che il condominio, per come definito dalla giurisprudenza, è un ente sfornito di personalità giuridica, se non di quella dei singoli partecipanti che contribuiscono a caratterizzarla soggettivamente.

La nuova delibera
La delibera, quale atto finale della discussione tra i condòmini, in sede assembleare, in virtù del metodo collegiale, esprime non tanto la fusione ma la sommatoria delle rispettive dichiarazioni di voto. In virtù poi del principio della maggioranza, le dichiarazioni dei voti si esprimono poi in un'unica volontà (R. Corona, Proprietà e maggioranza nel condominio negli edifici, Torino, 2001, 155). In altri termini, “le predette deliberazioni si compongono di dichiarazioni di più soggetti, i quali formano, tuttavia, in ragione dell'interesse di cui sono portatori, una sola parte (Scarpa, Il Condominio negli Edifici, Varese, p. 487).

Chiaramente si tratta di una sorta di “finzione giuridica” che però regge la struttura decisionale dell'assemblea dei partecipanti in condominio, altrimenti detti “aventi diritto”.

Eppure, nonostante l'opinabile rassomiglianza della funzione - il fatto che l'amministratore e l'assemblea gestiscano le parti comuni per conto dei condomini, ai quali le parti comuni appartengono - le ragguardevoli diversità della struttura dimostrano la inconsistenza del ripetuto e acritico riferimento dell'ente di gestione al condominio negli edifici (così, Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 9148 dell'8 aprile 2008).Ben altra traccia, invece, si riviene nel mondo del diritto delle società, e, in particolare, di quelle sprovviste di personalità giuridica.

Qui la giurisprudenza ha per molto tempo considerato che il mancato riconoscimento della personalità giuridica in capo alle società di persone comportasse l'inesistenza in tali società di un'organizzazione corporativa; quindi anche l'inesistenza dell'organo assembleare, ritenuto sicuro indizio, quest'ultimo, della non necessaria osservanza del metodo collegiale, dell'assemblea visto quale criterio tipico di funzionamento (V. Cassazione civile, 6.3.1953, n. 636, in Dir. Fall., 1953,II, 145; conformi Cassazione, 25.1.1954, n. 186, in Foro it., 1954,I, 930; Cassazione, 19.1.1973, n. 196, in Giur. It., 1973,I, 1445; Cassazione, 15.7.1996, n. 6394, in Riv. Dir. Impr., 1997, 353; Cassazione, 10.1.1998, n. 153, in Giur. It., 1998, 721). Una conferma di ciò sembrava potersi ricavare dagli articoli 2256 e 2301, Codice civile, laddove facciano riferimento al consenso dei soci, anziché alla volontà unitaria della società.

L’assemblea della Srl
Questa impostazione trova conferma anche nel processo di riforma (anche) della assemblea della SRL, tanto che la migliore dottrina ha anche riferito, sul punto, il tramonto del “principio della collegialità” (V. Busani, Nelle Srl tramonta la collegialità, in Il sole-24 ore, 2.8.2002, 19; Busani – Canali, Tramonta il metodo collegiale, in Guida alle nuove società, Guida normativa Il sole-24 ore, Guide operative, Febbraio 2003, 54).A conferma di ciò, si pensi all'articolo 2479, codice civile, ove dispone che « l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto…qualora nell'atto costitutivo non vi sia la previsione di cui al terzo comma ed in ogni caso con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma del presente articolo oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis.

Ciò posto, sembrerebbe – con i dovuti distinguo e le differenziazioni di sorta - che le determinazioni assunte dal legislatore del Superbonus avvicinino le assemblee dei condòmini a quelle delle società di persone prive della personalità giuridica ovvero a quella della nuova SRL, in cui il metodo collegiale non sarebbe che una delle possibili tecniche deliberative che consentono al singolo di partecipare al procedimento decisionale. Nella disciplina delle Superbonus non si parla più solo di deliberazioni dell'assemblea dei condòmini, bensì con terminologia generica e non alternativa al concetto di deliberazione, di decisioni dei condòmini.

E' altresì vero che i termini “decisione” e “consenso”, più volte utilizzati dal legislatore, a differenza del termine deliberazione sono sempre stati utilizzati per identificare decisioni ritenute non collegiali. In effetti, ad esse occorrerebbe fare riferimento, più che alle delibere, allorquando si discorre di cessione del credito fisale personale, di “sconto in fattura”, ovvero di accensione di un finanziamento bancario, previa prestazione di apposita garanzia di natura reale. L'assemblea sarebbe, dunque, la sede in cui tale decisione viene assunta e messa a frutto.

D'altronde, come già autorevolmente sostenuto “La constatazione che il condominio sia considerato dall'ordinamento un “soggetto fiscale” non smentisce che civilisticamente siano comunque i singoli condomini a poter usufruire delle detrazioni o trasferire a soggetti terzi il credito delle agevolazioni, in maniera da realizzare un risparmio di imposta… La medesima detrazione fiscale, perciò, dovrebbe rimanere sottratta alle attribuzioni deliberative dell'assemblea, la quale, giacché destinata a esprimere la volontà collettiva dei partecipanti nelle materia di interesse comune, non può comunque adottare provvedimenti volti a regolamentare diritti e obblighi appartenenti in via esclusiva ai singoli condomini.” (SCARPA A, Assemblee in videoconferenza e basta l'adesione di un terzo, GUIDA_DIRITTO/2020/09/21/Monografia/).La giustificazione di tale “nuova” architettura giuridica, sotto il profilo decisionale - approssimabile nella provocatoria (e non tanto) “assemblea del superbonus”- , potrebbe ricavarsi nell'interesse pubblicistico che si cela dietro tali misure, a fronte delle politiche pubbliche che alimentano, sul piano nazionale e comunitario, l'azione del recovery fund. Ma, anche questa è solo un'altra ipotesi.

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