Condominio

Querela di falso contro il verbale sul compenso dell’amministratore

Nel caso in esame era stata modificata la cifra con una aggiunta a penna

di Rosario Dolce

Sappiamo come la sorte del compenso dell'amministratore sia indissolubilmente legata al verbale assembleare, o meglio a quanto lì riportato. In effetti, l'articolo 1129, comma 14 precisa che «L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta». Ma cosa potrebbe succedere se l'amministratore aggiunge a penna la specifica del compenso dovutogli, dopo la consegna del verbale? Una possibile risposta alla domanda la troviamo nella ordinanza 28509 del 15 dicembre 2020 della Cassazione, almeno con riguardo alle possibili contestazioni da muovere avverso l'addotta e assunta alterazione materiale del verbale assembleare.

La vicenda
In effetti, il caso trattato riguardava l'accoglimento della pretesa economica vantata da un ex amministratore nei confronti di un condominio, o meglio dei propri precedenti mandatari, in forza di una delibera assembleare. Avverso il verbale assembleare – in cui era stata trasfusa la statuizione sul compenso dell'amministratore - il Condominio aveva però rilevato, in corso di causa, la sua alterazione, siccome: aggiunta abusivamente in un secondo momento, con penna e grafie diverse rispetto al restante testo (dell'importo richiesto in pagamento), e che tanto, per l'appunto, configurasse un'ipotesi di «falsità materiale».

La correzione perviene “sotto le scure” dei giudici di legittimità, che, però, ne respingono la portata, rilevando, a tal proposito, come la eccezione in questione sia stata mal formulata.Premettendosi che il verbale di un'assemblea condominiale, munito di sottoscrizione del presidente e del segretario, ha natura di scrittura privata - rivestendo valore di prova legale quanto alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori (e non, dunque, quanto alla veridicità del contenuto della scrittura) -, i giudici di legittimità hanno preso atto che il condominio, in persona dell'amministratore, nel corso del lungo procedimento giudiziario non abbia giammai disconosciuto il verbale in corso di causa.

Il disconoscimento del verbale
Il disconoscimento, a norma dell'articolo 2702 Codice civile, è stato però qualificato come atto importante e fondamentale, laddove mira a contestare il collegamento tra le dichiarazioni documentate e le firme ivi apposte. In altri termini, per far venir meno l'efficacia del verbale di cui si assumeva l'alterazione ad opera dell'amministratore, «…occorreva la proposizione di querela di falso, costituendo questa l'unico strumento giuridico idoneo a fare accertare che il contenuto parziale o totale delle dichiarazioni verbalizzate fosse stato aggiunto posteriormente alla sottoscrizione».

La querela di falso, in particolare, è lo strumento predisposto dal nostro ordinamento per eliminare la possibilità che il giudice decida erroneamente sulla base di un documento falso. È legittimato a proporre querela di falso chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi.

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