Condominio

Se la spesa supera il tetto l’eccedenza non è detraibile

I limiti sono rigorosi

di Redazione

Può accadere che la spesa sostenuta per l’intervento agevolato con il superbonus (relativamente all’ecobonus) sia eccedente il costo massimo unitario indicato all’allegato I al decreto interministeriale 6 agosto 2020. Cosa che accade, per esempio, in un condominio con 10 unità che deliberi una spesa di 170mila euro per
la «sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti» con «impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A».

Il massimale, in questo caso, sarebbe di 150mila (15mila per unità immobiliare). Non è possibile sfruttare la parte eccedente (20mila euro) per beneficiare di altre agevolazioni, anche se sarebbero spese valide ai fini della detrazione del 65 per cento

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