Condominio

Il disabile ha diritto al parcheggio riservato nel cortile condominiale

Il principio si ricava da una lettura dell'articolo 1102 Codice civile alla luce del dovere di solidarietà di cui all'articolo 2 della Costituzione

di Roberto Rizzo

Un condòmino disabile conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Verbania, il condominio all'interno del quale era ubicato l'immobile di cui era comproprietario al fine –tra gli altri- di ottenere l'annullamento della delibera con la quale gli era stato negato dall'assemblea il diritto di ottenere un posto auto assegnato in via esclusiva nella corte comune ed il conseguente risarcimento del danno, in virtù dell'atteggiamento discriminatorio realizzato dal convenuto nei suoi confronti.

Si costituiva in giudizio il Condominio convenuto, il quale, nel sollevare una serie di questioni preliminari che non saranno oggetto, per ragioni di sintesi, del presente commento, insisteva per il rigetto della domanda, basando la propria difesa sull'assunto che, essendo la costruzione del fabbricato di epoca antecedente alla legge 13/1989 sull'abbattimento delle barriere architettoniche, al condòmino disabile non spettava alcuna agevolazione. Così precisate le conclusioni delle p arti, limitatamente all'analisi di nostro interesse, la causa veniva trattenuta in decisione sulla base delle sole prove documentali allegate.

La decisione e le motivazioni
Il Tribunale di Verbania, con la sentenza 513 del 2 dicembre 2020, ha accolto la domanda dell'istante relativa al riconoscimento del diritto all'attribuzione in via esclusiva del posto auto, rigettando le altre richieste e disponendo, per l'effetto, la parziale compensazione delle spese di lite. Le motivazioni declinate dal tribunale di Verbania ci consentono di individuare alcuni punti fermi che fungono da premesse del ragionamento logico/deduttivo seguito dal giudicante.

L'attore ha provato, attraverso l'allegazione di adeguata e qualificata documentazione medica, la propria grave patologia invalidante (nella specie laringectomia totale) che, non solo lo rende necessitante di assistenza continua, ma limita sensibilmente la sua capacità di deambulazione, tanto che gli è stato rilasciato il contrassegno di circolazione e sosta per disabili.Non ha alcuna rilevanza, ad avviso del Tribunale, la circostanza per la quale egli possa utilizzare uno scooter, la bicicletta e la macchina, potendo, inoltre, accedere, come gli altri condòmini, al parcheggio comune.

Del tutto non pertinente è, poi, il richiamo del condominio alla disciplina della legge 13/1989, che ha disciplinato l'abbattimento delle barriere architett onich e, posto che l'attore non chiede la realizzazione di opere nuove, in senso tecnico, o l'installazione di strutture aggiunte, ma semplicemente di vedersi riservato uno dei posti auto già esistenti, proprio in quanto portatore di handicap.

Le conclusioni
Sulla base di queste premesse, il Tribunale, aderendo ad un consolidato orientamento di merito (Tribunale Como, 27 ottobre 2017; Tribunale Avellino, 27 giugno 2017, Tribunale Bologna, 07 aprile 2006) riconosce il diritto del disabile ad ottenere l'assegnazione di un posto auto che gli permetta di raggiungere più comodamente la propria abitazione, fino a quando permarrà tale situazione di disagio fisico.Tale affermazione si basa sulla lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 1102 Codice civile, alla luce del principio di solidarietà sancito dall'articolo 2 della Costituzione, che mira a garantire la piena realizzazione della personalità dell'individuo, rimuovendo gli ostacoli che si frappongono al superamento delle situazioni di diseguaglianza.

In tale ottica, si giustifica la (modesta) limitazione del diritto degli altri proprietari, ben potendosi parzialmente comprimere l'altrui uguale diritto all'uso paritario della cosa comune, per favorire chi si trova in una condizione di ridotta capacità motoria.Tale impostazione, ad avviso del giudicante, non solo risulta conforme ai principi espressi dalla Suprema corte (Cassazione 1572/2000), ma trova ulteriore conforto nel fatto che gli altri condòmini non hanno dedotto difficoltà analoghe, potendo, per contro, comodamente parcheggiare nel vicino posteggio pubblico oltre che nelle autorimesse di proprietà esclusiva.

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