Condominio

Videosorveglianza: pubblicate le Faq del Garante con implicazioni pratiche nel mondo condominiale

La novità assoluta è che in tema di conservazione delle immagini il termine risulta allungato fino a 7 giorni

di Carlo Pikler (Privacy and Legal Advice)

Pubblicato il vademecum del Garante sulla videosorveglianza, che fa seguito alle Linee guida 3/2019 dell'Edpb (European data protection board) pubblicate il 29 gennaio 2020.
Le Faq del garante consolidano gli orientamenti già precedentemente caldeggiati dalla parte principale della dottrina ma vanno anche ad eliminare dubbi su alcuni aspetti che potevano sembrare in precedenza controversi.

Le regole a cui attenersi
La prima Faq risponde alla domanda: «Quali sono le regole da rispettare per installare sistemi di videosorveglianza?». Ci sottolinea il Garante che «l'installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell'ordinamento applicabili: ad esempio, le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, o in materia di controllo a distanza dei lavoratori. Va sottolineato, in particolare, che l'attività di videosorveglianza va effettuata nel rispetto del cosiddetto principio di minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e dislocazione e alla gestione delle varie fasi del trattamento. I dati trattati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite».

L’analisi dei rischi
Fin qui nulla di nuovo, vengono rimarcati i principi guida a cui occorre riferirsi. Assolutamente fondamentale per l'ambito condominiale è, invece, il secondo quesito posto dall'autorità, che va a sottolineare la necessità assoluta di espletare un'analisi dei rischi prima di poter installare un impianto di videosorveglianza.«Non è prevista alcuna autorizzazione da parte del Garante per installare tali sistemi. In base al principio di responsabilizzazione (articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento), spetta al titolare del trattamento (un'azienda, una pubblica amministrazione, un professionista, un condominio) valutare la liceità e la proporzionalità del trattamento, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Il titolare del trattamento deve, altresì, valutare se sussistano i presupposti per effettuare una valutazione d'impa tt o sulla protezione dei dati prima di iniziare il trattamento».

Le informative
Analisi dei rischi obbligatoria, dunque e, se del caso, anche la valutazione di impatto (laddove le riprese interessassero aree di pubblico transito).Accento particolare il Garante lo pone in relazione alle informative, di duplice livello. La cartellonistica (considerata di primo livello), può essere fornita utilizzando un modello semplificato (anche un semplice cartello, come quello realizzato dall'Edpb e disponibile anche sul sito del Garante in versione editabile), che deve contenere, tra le altre informazioni, le indicazioni sul titolare del trattamento condominio, sull'amministratore e sulla finalità perseguita.

Il modello può essere adattato a varie circostanze (presenza di più telecamere, vastità dell'area oggetto di rilevamento o modalità delle riprese) e l'informativa va collocata prima di entrare nella zona sorvegliata. Il Garante ci dice che «non è necessario rivelare la precisa ubicazione della telecamera, purché non vi siano dubbi su quali zone sono soggette a sorveglianza e sia chiarito in modo inequivocabile il contesto della sorveglianza. L'interessato deve poter capire quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario».

Videosorveglianza in condominio
L'informativa deve, come ci evidenziano già le linee guida 3/2019, rinviare a un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all´articolo 13 del Regolamento, indicando come e dove trovarlo (ad esempio sul sito internet o affisso nella bacheca condominiale).Il Garante poi va nello specifico in relazione all'ambito condominiale, dedicando il quesito numero 11, così formulato: «11) Quali sono le regole per installare un sistema di videosorveglianza condominiale?».

La risposta, non ci sorprende nella formulazione della prima parte: «È necessario, in primo luogo, che l'istallazione avvenga previa assemblea condominial e, con il consenso della maggioranza dei millesimi dei presenti (articolo 1136 Codice civile). (In realtà la risposta è mal formulata, considerando che si riferisce al quorum specificato dal comma II dell'articolo 1136 Codice civile, ovvero maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio). Continua il Garante specificando che «È indispensabile, inoltre, che le telecamere siano segnalate con appositi cartelli e che le registrazioni vengano conservate per un periodo limitato».

Termine di conservazione immagini allungato
L'ultimo paragrafo della Faq 11 contiene la grande novità: «In ambito condominiale è comunque congruo ipotizzare un termine di conservazione delle immagini che non oltrepassi i 7 giorni».Quindi non più 24/48 ore o 72 ore in caso di giorni festiv i, ma la possibilità di arrivare fino a 7 giorni.E se fosse il condomino privato a voler installare l'impianto di videosorveglianza? La risposta ce la fornisce la Faq 10, la quale specifica che «Nel caso di videosorveglianza privata, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (articolo 615-bis Codice penale), l'angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, parti comuni delle autorimesse) ovvero a zone di pertinenza di soggetti terzi».

Infine, il Garante chiude con una pietra tombale sulla possibilità per il privato di riprendere aree di pubblico transito: «È vietato altresì riprendere aree pubbliche o di pubblico passaggio».Alcuni punti fermi, dunque, ma restano altre questioni non trattate la cui interpretazione autentica sarà lasciata ai giudici di merito prima e legittimità poi.

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