Condominio

È possibile pretendere gli oneri condominiali dal chiamato all'eredità

Basta che la legittimazione passiva sopraggiunga, con l’accettazione dell’eredità, prima della sentenza che ha deciso sull'opposizione

di Giuseppe Zangari

A seguito del decesso del padre proprietario dell'unità immobiliare, il condominio promuove il recupero della morosità azionando un decreto ingiuntivo verso il figlio minore istituito erede universale con testamento olografo.Stante l'accoglimento dell'opposizione promossa dalla madre, esercente la potestà genitoriale, il condominio impugna la sentenza del Giudice di pace lamentando essere stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'ingiunto senza la prova che l'accettazione dell'eredità era avvenuta con beneficio d'inventario, ossia escludendo i debiti ereditari.

La questione di diritto
L'opponente eccepiva che il minore, per l'appunto, aveva accettato l'eredità con beneficio d'inventario, ma ciò era avvenuto nel corso del procedimento di opposizione, ossia in un momento successivo rispetto all'emissione del decreto.In altri termini, al tempo in cui gli era stato ingiunto il pagamento degli oneri il minore non aveva ancora assunto la qualità di erede - e, di riflesso, di proprietario dell'immobile –che è invece sopraggiunta prima della sentenza del Giudice di pace.Al contempo, il condominio si era limitato a chiedere la conferma dell'ingiunzione opposta, e non l'accertamento del diritto di credito, e ciò precludeva la possibilità di prendere in considerazione, ai fini del decidere, gli eventi successivi all'emissione del decreto.

La sentenza
Il Tribunale accoglie l'impugnazione all'esito di un'attenta disamina della vicenda, specie sotto il profilo processuale facendo applicazione di alcuni consolidati orientamenti in materia di opposizione a decreto ingiuntivo (Tribunale di Bergamo, sentenza 1597/2020).In primo luogo viene in rilievo il principio secondo cui «nel caso in cui la legittimazione di una delle parti, pur assente all'atto di proposizione della domanda, sopravvenga nel corso del giudizio, il procedimento può proseguire fino all'emissione della decisione, dato che la legittimazione ad agire e a contraddire, rappresentando una condizione dell'azione, non può subire limitazioni temporali, sicché è sufficiente che essa sussista al momento della decisione»(Cassazione 26769/2014).

In secondo luogo, il procedimento in parola «instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dell'opponente per contestarla» (Cassazione 8954/2020).

Infine, a confutare l'eccezione della madre del minore la giurisprudenza ritiene che «non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto» (Cassazione 14486/2019).

Le motivazioni
Sulla scorta di questi principi, il Giudice orobico ha ritenuto fondata la pretesa creditoria del condominio.E' pur vero, infatti, che il decreto opposto deve essere revocato poiché emesso quando il minore non aveva ancora acquisito la qualità di erede e nuovo proprietario dell'immobile.Tuttavia, a fronte dell'accettazione dell'eredità in corso di opposizione, la legittimazione passiva del minore è sopravvenuta prima della sentenza di primo grado, e dunque il Tribunale non può che condannare il nuovo condomino al versamento degli oneri. Quindi, l'unica condizione è che l'accettazione del compendio e la conseguente assunzione della qualifica di erede e di proprietario dell'immobile facente parte del condominio avvenga prima che sia pronunciata la sentenza che decide sull'opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti del chiamato.

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