Condominio

Allagamento: valida la testimonianza non diretta sulla confessione del danneggiante

Non era infatti una testimonianza resa da qualcuno che avrebbe potuto giovarsene

di Edoardo Valentino

La Cassazione con la sentenza numero 26059 della VI sezione, depositata in data 17 novembre 2020, precisa che è valida la testimonianza non diretta rispetto alla responsabilità per un danno da allagamento. In particolare è valida la testimonianza di un soggetto che affermi de relato (ossia testimoni una dichiarazione ricevuta da un altro soggetto) di avere ricevuto la confessione dell'impresa che ha danneggiato una tubatura e causato un allagamento.

La vicenda
Al fine della comprensione del principio giuridico è utile contestualizzare la fattispecie.Il caso iniziava con la richiesta di risarcimento di un condomino che lamentava come un'impresa di impianti elettrici avesse inavvertitamente forato una conduttura d'acqua posta nel soffitto del suo appartamento, causando un allagamento.L'impresa si difendeva negando il fatto stesso dell'avvenuto danneggiamento del tubo dell'acqua e quindi la conseguente responsabilità per l'allagamento.Nel corso dell'istruttoria processuale, però, veniva interrogato un altro condomino, che dichiarava di avere discusso l'evento con l'impresa convenuta, e che questa avesse confessato di avere erroneamente forato il tubo dell'acqua.

I motivi del ricorso alla Suprema corte
Il processo di primo grado terminava quindi con la condanna della parte convenuta a risarcire i danni causati al proprietario attore.La causa approdava, quindi, in sede di appello, ma l'esito era quello di confermare la sentenza.La parte soccombente decideva quindi di agire in Cassazione, sostanzialmente contestando la Corte d'appello sotto due aspetti: la valutazione delle prove fornite dalla parte attrice nei giudizi di merito e la valutazione della testimonianza del condomino sopra sintetizzata.

Con la sentenza in commento la Cassazione rigettava integralmente il ricorso.Quanto al primo motivo di ricorso, infatti, la Corte affermava che la valutazione del quadro probatorio del processo è una attività discrezionale del giudice di mer ito e tale circostanza non può essere oggetto di riesame in Cassazione. Quanto al secondo aspetto, invece, relativo alla testimonianza, la Corte rigettava il ricorso. Secondo la Cassazione, infatti, la testimonianza de relato del condomino era del tutto accet tabile, in quanto non era una testimonianza su una circostanza dichiarata dalla parte attrice (che avrebbe potuto giovarsene), ma al contrario una confessione da parte del soggetto che aveva dichiarato di avere causato il danno.

L’ammissione della testimonianza indiretta
Se il soggetto responsabile ammette di aver prodotto il danno, quindi, è accettabile che un soggetto che ne raccoglie la confessione extragiudiziale possa testimoniare sul punto. Secondo la Corte, infatti, a tale circostanza «può attribuirsi la natura giuridica di prova testimoniale di una confessione stragiudiziale fatta a un terzo» (così in Cassazione 19 gennaio 2017, numero 1320). Nel giudizio in questione, quindi, secondo la Cassazione la testimonianza del condomino doveva essere considerata valida al fine di confermare la responsabilità dell'impresa convenuta nell’ aver causato il danno.Il ricorso veniva quindi rigettato e la sentenza di appello confermata.

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