Condominio

Rumori in condominio: quando si commette reato per disturbo della quiete pubblica

È fondamentale che le emissioni sonore moleste siano particolare diffuse, tali da raggiungere un numero indeterminato di persone

di Giovanni Iaria

Una delle maggiori cause di litigiosità nell'ambito della vita condominiale è rappresentata dai rumori provocati dai vicini di casa. Con la sentenza 31741/2020, pubblicata il 12 novembre 2020, la Cassazione, terza sezione penale, si è pronunciata sulle condizioni che integrano il reato di disturbo della quiete e del riposo delle persone per i rumori in condominio previsto dall'articolo 659 del Codice penale.

Secondo la suddetta disposizione «Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309».

La vicenda
Il caso esaminato dai giudici di legittimità riguarda il proprietario di un immobile, sito all'interno di un condominio, il quale veniva condannato dal Tribunale alla pena di euro 200 per il reato di cui all'articolo 659 del Codice penale per aver disturbato il riposo di una famiglia facente parte dell'edificio condominiale con emissioni di musica sia durante le ore del giorno che durante le ore della notte. La sentenza del Tribunale veniva impugnata dall'imputato con il ricorso per Cassazione il quale deduceva , fra l'altro, che non era stato accertato il requisito della diffusività dell'asserito disturbo e che lo stesso non era stato percepito direttamente dal querelante, il quale si era limitato a riferire quanto ad esso rappresentato dai figli e che non era stato accertato che i rumori fossero stati percepiti da un indeterminato numero di persone.

Il reato di disturbo della quiete
La Cassazione, pur annullando la sentenza impugnata per l'intervenuta prescrizione del reato essendo decorso il termine massimo di prescrizione, ha ritenuto il ricorso fondato osservando che, ai fini della configurabilità del reato di disturbo della quiete e del riposo delle persone per rumori prodotti in condominio è necessario, tenendo conto anche dell'ora, accertare il verificarsi di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell'appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione ma di una più consistente parte degli occupanti l'edificio, altrimenti si sarebbe in presenza solo di un illecito civile che va inquadrato nell'ambito dei rapporti di vicinato e che potrebbe dare origine alla richiesta di risarcimento danni.

In altri termini, secondo i giudici di legittimità, il rumore deve avere una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone occupanti il palazzo o, comunque, da altre persone abitanti nelle vicinanze. Nel caso di specie, hanno concluso i giudici di legittimità, non era stato assolutamente accertato il requisito della diffusività dei rumori, ma solo che le molestie furono lamentate dai figli minori del soggetto che aveva depositato la querela.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©