Condominio

La responsabilità per le cose in custodia in condominio

Se a produrre il danno è la cosa, il responsabile si presuppone sia il custode della stessa

di Rosario Dolce

L'articolo 2051 Codice civile, nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso. Questo principio è stato ribadito dalla Cassazione con la ordinanza 25018 del 09 novembre 2020, applicata in una causa di natura condominiale.

L’unico fattore di esclusione della responsabilità
Non assume rilievo, a tal fine, la condotta del custode e l'osservanza degli obblighi di vigilanza: tale responsabilità è quindi esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento (Cassazione 15383/2006; Cassazione 2563/2007). Il criterio di imputazione della responsabilità ha - dunque - carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione - da parte del condòmino danneggiato dalle infiltrazioni, ad esempio - del nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria (Cassazione 27724/2018; Cassazione 12027/2017; Cassazione 7125/2013).

Il rapporto di custodia e la produzione del danno
In tale ambito, il rapporto di custodia opera come criterio di identificazione del responsabile, presupponendo che - però - il pregiudizio risarcibile sia comunque riconducibile al bene.Come precisato da questa Corte, il criterio di imputazione collegato al rapporto di custodia reagisce sul rapporto di causalità, nel senso che «un rapporto causale concepito allo stato puro tende all'infinito. La responsabilità oggettiva non può essere pura assenza o irrilevanza dei criteri soggettivi di imputazione, bensì sostituzione di questi con altri di natura oggettiva, i quali svolgono nei confronti del rapporto di causalità, la medesima funzione che da sempre è propria dei criteri soggettivi di imputazione nei fatti illeciti. Tale criterio di imputazione nelle specifiche fattispecie di responsabilità oggettive è fissato dal legislatore con una qualificazione del soggetto, su cui viene fatto ricadere il costo del danno» (così, testualmente, Cassazione 15383/2006).

In definitiva, la responsabilità ex articolo 2051 codice civile postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa.

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