Condominio

Superbonus 110 %: possibili rischi di conflitto di interessi per i professionisti incaricati

All’avvocato può essere applicata la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni

di Fabrizio Plagenza

Per la cessione del credito da superbonus 110%, bisogna produrre 36 diversi documenti. La “gestione” del complesso appalto necessita dell'intervento di specifiche figure professionali. La conoscenza della materia è d'obbligo, posto che, come noto, un solo errore, anche di forma, rischia di pregiudicare l'ottenimento del beneficio fiscale.
In cerca di maggior tutela, gli interessati alle opere che possono beneficiare delle detrazioni fiscali apportate dal super bonus 110 %, sembrano preferire operatori strutturati (nazionali o multinazionali) che si muovono garantendo un pacchetto che potremmo definire “all inclusive”.

In considerazione di quanto sopra, per alcuni osservatori, le grandi aziende acquisiranno la maggior fetta di mercato, a discapito dei liberi professionisti (individuali e piccoli studi) i quali, per diverse dimensioni strutturali e diverse capacità economiche e di garanzia, non riuscirebbero a concorrere multinazionali del credito e della consulenza.In particolare, proprio l'ambito professionale legato alla consulenza, rischia di essere assorbito dalle grandi aziende, in danno dei liberi professionisti.

I rapporti tra professionista e condominio
In ogni caso, è bene evidenziare un’ulteriore criticità : nel caso in cui il condominio abbia sottoscritto un incarico professionale con un professionista, architetto, avvocato, ingegnere, il quale abbia fornito la consulenza necessaria ai fini del perfezionamento delle “pratiche” volte all'ottenimento del beneficio fiscale (sconto in fattura, cessione del credito o altro), in caso di contenzioso che veda il condominio coinvolto, è ravvisabile un conflitto di interessi tra professionista e condominio stesso?

In pratica, potrà un avvocato assistere un cliente in un giudizio contro il condominio a cui, in precedenza, l'avvocato stesso abbia fornito consulenza? La questione oggetto di analisi si concentra, dunque, sul tema del conflitto di interessi all'interno del quale il professionista, quale è l'avvocato, in qualità di libero professionista, possa trovarsi a dover decidere di accettare o meno più incarichi professionali che, però, riguardano la stessa parte, anche se in posizioni difensive diverse.

La deontologia
Il Codice deontologico forense, all'articolo 24, stabilisce che «1. L'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.
2. L'avvocato nell'esercizio dell'attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.
3. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente, l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.
4. L'avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l'esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell'attività richiesta.
5.Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale.
6.La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 3 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.»

I pareri espressi in materia
A parere dello scrivente appare logico affermare che il conflitto di interessi possa ravvisarsi solo allorquando l'assistenza ad un cliente contro altro sia prestata in relazione allo stesso affare o comunque a questioni che siano tra loro connesse. Tuttavia, per l'avvocato la questione andrà affrontata con la dovuta cautela, atteso che «è da ritenere deontologicamente rilevante la condotta dell'avvocato che ponga in essere una situazione di conflitto, anche solo potenziale, nei confronti della parte da lui assistita o che comunque possa ingenerare nei terzi il semplice sospetto di un comportamento non improntato ai canoni di una assoluta correttezza» (parere reso dall'Ordine degli Avvocati di Brescia in materia deontologica, periodo gennaio/maggio 2017).

Analogamente, la questione appare prospettarsi per il professionista architetto il quale, secondo l'articolo 4 del proprio codice deontologico è tenuto ad assicurare la sua indipendenza («1. Nell'esercizio dell'attività professionale l'architetto ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio, tecnica e intellettuale, e di difenderla da condizionamenti esterni di qualunque natura»). Indipendenza che rischia di entrare in conflitto con il nuovo incarico, laddove quest'ultimo riguardi questioni già trattate quale consulente ed allorquando al medesimo architetto venga richiesta, ad esempio, una perizia che evidenzi delle criticità.

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