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Cessione del credito e rischio morosità in condominio

Mi pare di capire che il credito è cedibile quando è maturo. Supponiamo di cederlo ad un Istituto di Credito. La liquidità necessaria per fare i lavori da chi viene finanziata dalla Banca a titolo gratuito? L’eventuale esposizione forzata del condominio , stante L’attuale disposizione di legge, consente almeno al singolo condomino di non farsi carico del rischio delle morosità altrui ?

di Rosario Dolce

La domanda

Mi pare di capire che il credito è cedibile quando è maturo. Supponiamo di cederlo ad un Istituto di Credito. La liquidità necessaria per fare i lavori da chi viene finanziata dalla Banca a titolo gratuito? L’eventuale esposizione forzata del condominio , stante L’attuale disposizione di legge, consente almeno al singolo condomino di non farsi carico del rischio delle morosità altrui ?

A cura di Smart24 Condominio

Secondo l'art. 121, comma 1 del Decreto Rilancio, in alternativa alla detrazione, il contribuente può optare: “a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.”.

La cessione del credito alla banca, in particolare, presuppone un contratto condizionato, che comporta l'impegno da parte della banca ad acquistare ad un prezzo prefissato e del cliente a vendere il credito di imposta maturato Il fulcro poi del rapporto tra banca e impresa/condòmino è il contratto di cessione del credito. Il contratto prevede che la cessione diventerà efficace all'avveramento delle condizioni sospensive collegate all'esecuzione dei lavori (a stato di avanzamento o a fine cantiere).

Queste condizioni sono l'ottenimento di alcuni documenti fondamentali, in particolare: l'asseverazione dei lavori fatta da un tecnico, per attestare i requisiti e la congruità dei prezzi, e il visto di conformità. Con questi documenti in mano, bisognerà sottoscrivere una dichiarazione di avveramento delle condizioni sospensive.

Dopo la sottoscrizione della dichiarazione e il controllo dei documenti, il credito può essere trasferito dall'azienda dal suo cassetto fiscale a quello dell'istituto di credito prescelto; la banca lo accetta e liquida l'impresa entro un dato termine temporale.

Quanto poi alle latenti morosità interne al condòminio, con i meccanismi della cessione del credito o dello sconto in fattura si dovrebbero neutralizzare, a monte, l'esposizione debitoria dei singoli partecipanti, che, in genere, per i lavori eseguiti, in tal modo, non saranno costretti all'esborso di alcuna somma, ovvero saranno dovuti al pagamento del differenziale a fronte delle opere complessivamente realizzate, ma anche in tal caso, vale sempre il principio segnato dall'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile, laddove legato al concetto di “solidarietà sussidiaria”.

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