Condominio

Detraibilità del 110% in bilico per le spese pagate tramite il contractor

di Giorgio Gavelli

Il general contractor è una figura molto frequente per lavori di una certa consistenza. Ha il pregio di evitare al committente (persona fisica o condominio) di coordinarsi con le molteplici professionalità necessarie alla loro corretta esecuzione. È il general contractor, infatti, a contrattualizzare i rapporti con le diverse imprese appaltatrici e subappaltatrici e, generalmente, anche le prestazioni professionali dei tecnici, tra cui quelli che sottoscriveranno le prescritte asseverazioni, e quelle del Caf o del professionista chiamato a rilasciare il visto di conformità ai fini dell’opzione per la “monetizzazione” del credito. Monetizzazione che avviene, assai di frequente, tramite lo sconto in fattura riconosciuto dallo stesso general contractor o attraverso la cessione del credito a soggetto convenzionato.

I due nodi
Per garantire la piena funzionalità di questo modello operativo nell’ambito del superbonus ci sono tuttavia due nodi che i ministeri e le Entrate sono chiamati a chiarire in modo netto. Vediamoli.

1. È evidente che, al di là delle fatture che il general contractor emette al cliente finale – normalmente in base ai Sal – a monte vi dovrà essere un contratto molto dettagliato, da cui sia possibile estrapolare in modo trasparente quanto costano al cliente tutte le prestazioni imprenditoriali e professionali “veicolate” dal general contractor . Diversamente, il tecnico chiamato ad attestare il rispetto della congruità delle spese sostenute sarebbe impossibilitato a operare (comma 13 dell’articolo 119 del Dl Rilancio).

Compito che, ricordiamo, va adempiuto verificando il rispetto di quanto pagato dal contribuente (e non dal general contractor):- con i limiti di prezzo determinati sulla base dei criteri previsti dal Dm Requisiti scorso per quanto riguarda le prestazioni imprenditoriali;- con i corrispettivi riportati dal Dm Giustizia 17 giugno 2016 per le prestazioni professionali tecniche.

Se il general contractor espone in maniera diretta il proprio costo di coordinamento nel contratto con il contribuente, è dubbio che questo onere sia detraibile. A maggior ragione dopo che l’Agenzia a Telefisco Superbonus del 27 ottobre ha confermato l’indetraibilità di un compenso in senso lato “affine” quale quello erogato all’amministratore di condominio.

2.Va verificato come la presenza del general contractor si possa coordinare con il comma 15 dell’articolo 119, dove il legislatore ha giustamente previsto che rientrano tra le spese detraibili al 110% quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni, delle asseverazioni e del visto di conformità.

Si attende conferma che questa detraibilità non venga meno se i professionisti fatturano tali prestazioni al general contractor e quest’ultimo, in maniera trasparente, ribalta i relativi oneri al contribuente finale. Così come, del resto, non vi devono essere dubbi circa il fatto che il beneficiario della detrazione possa fare affidamento sulla copertura delle assicurazioni professionali anche quando i tecnici, il Caf o il soggetto abilitato che rilascia il visto di conformità hanno fatturato al general contractor e non direttamente al contribuente.

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