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Appartamento con «funzionalmente indipendente» in condominio minimo

Sono il proprietario di una unità «funzionalmente autonoma» all'interno di un edificio plurifamiliare, possiedo il pianterreno e metà del primo piano. Siamo due proprietari e abbiamo in comune sono le mura portanti ed il tetto (la struttura dell'edificio). Se costituiamo un condominio minimo, ho bisogno di una delibera per fare il cappotto delle facciate esterne fino all'altezza della mia proprietà (se non per tutto l'edificio), oppure posso agire autonomamente? Nel caso costituissimo condominio minimo, dato che la maggioranza di teste è impossibile ottenerla (siamo in disaccordo sui lavori da eseguire), posso contare sulla maggioranza di un terzo?

di Rosario Dolce

La domanda

Sono il proprietario di una unità «funzionalmente autonoma» all'interno di un edificio plurifamiliare, possiedo il pianterreno e metà del primo piano. Siamo due proprietari e abbiamo in comune sono le mura portanti ed il tetto (la struttura dell'edificio). Se costituiamo un condominio minimo, ho bisogno di una delibera per fare il cappotto delle facciate esterne fino all'altezza della mia proprietà (se non per tutto l'edificio), oppure posso agire autonomamente? Nel caso costituissimo condominio minimo, dato che la maggioranza di teste è impossibile ottenerla (siamo in disaccordo sui lavori da eseguire), posso contare sulla maggioranza di un terzo?

L'ambito soggettivo di applicazione del Superbonus è delineato al comma 9 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, ai sensi del quale le disposizioni disciplinanti le tipologie di interventi ammessi e i requisiti tecnici richiesti si applicano alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi effettuati: a) dai «condomìni»; b) dalle «persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari».

Sotto il profilo oggettivo, invece, il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. Interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”) su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati).

Tra l'altro, la legge 126/2020, di conversione al Dl 104/2020, ha apportato delle modifiche all'articolo 119 del Dl 34/2020, comma 1 bis, il quale adesso dice così: «Per accesso autonomo dall'esterno si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva».Il Dm Mise del 6 agosto 2020, al fine dell'applicazione del superbonus, poi specifica che «la presenza di un accesso autonomo dall'esterno, presuppone che l'unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva;».

Quindi, in un edificio bifamiliare, quale quello del lettore, ove sussistano le condizioni di cui innanzi, sarebbe possibile e preferibile accedere alla agevolazione fiscale anche autonomamente, cioè senza bisogno di dare luogo alla costituzione del condominio minimo.

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