Condominio

Avviso di giacenza della raccomandata con l’invito all’assemblea, come regolarsi in tempo di covid?

Ho rinvenuto nella cassetta della posta “Avviso di giacenza” per mancata consegna di raccomandata. L'avviso invitava a ritirare la medesima presso l'Ufficio Postale 5 (cinque) giorni dopo la data della mancata consegna. Si chiede all'esperto: stante l'attuale situazione pandemica: è regolare il differimento di tali/tanti giorni? In caso di convocazione di assemblea condominiale, da quando parte il computo dell'avvenuta consegna dell'avviso? Quali le norme di riferimento? Esiste giurisprudenza in materia? Si può contestare e a chi tale disservizio?

di Rosario Dolce

A cura di Smart24 Condominio

L'avviso di convocazione dell'assemblea costituisce un atto unilaterale recettizio e quindi, ai fini della prova della decorrenza del termine dilatorio dei cinque giorni antecedenti l'adunanza di prima convocazione, che rappresenta la condizione della validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il condominio dimostri la data in cui è pervenuto all'indirizzo del destinatario, ai sensi dell'articolo 1335 codice civile. Nell'ipotesi di invio dell'avviso di convocazione con lettera raccomandata A.R. qualora questa non venga consegnata per l'assenza del destinatario, la data di consegna si deve intendere coincidente con quella di rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale che costituisce il titolo idoneo a consentire il ritiro.

Secondo il costante orientamento della Cassazione, l'avviso di convocazione deve essere non solo un inviato, ma anche ricevuto nel termine di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, avuto riguardo, quale termine finale alla riunione dell'assemblea, quella prefissata in prima convocazione.

Con la conseguenza che la mancata conoscenza di tale data, da parte dell'avente diritto, entro il termine previsto dalla legge, costituisce motivo di invalidità della delibera assembleare. Tale giurisprudenza, qualifica con molta chiarezza l'avviso di convocazione - che costituisce un atto eminentemente privato e del tutto svincolato in assenza di espressa previsione di legge, dall' applicazione del regime giuridico delle notificazioni degli atti giudiziari -quale atto unilaterale recettizio, disciplinato quindi dal richiamato articolo 1135 Codice civile (tra le tante, Cassazione civile, sentenza 25 marzo 2019, n. 8275).

All'avviso di convocazione dell'assemblea dei condomini, pertanto, si applica la presunzione di conoscenza prevista questa ultima norma, solo superabile della prova contraria che deve essere fornita dal condomino convocato.Sulla base di tale principio la conoscenza dell'atto è parificata alla conoscibilità, in quanto riconducibile anche solamente al momento in cui perviene la comunicazione all'indirizzo del destinatario e non la sua materiale apprensione o effettiva conoscenza In altri termini, il disservizio postale lamentato dal lettore sembrerebbe essere imputabile ad un fatto da porre in capo alla responsabilità dell'ufficio postale che ha preso incarico la spedizione e non anche al processo di convocazione avviato dall'amministratore.

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