Condominio

Il verbale di mediazione costituisce valido titolo esecutivo

E la clausola penale in esso contenuta è indipendente dalla prova del danno

di Eugenia Parisi

Un condominio si opponeva all'atto di precetto notificatogli da un condomino che richiedeva una somma a titolo di penale per la ritardata rimozione di un ponteggio che, su incarico del condominio, era stato posizionato nel cortiletto di sua esclusiva proprietà per l'esecuzione di alcuni interventi di manutenzione straordinaria dello stabile comune; in ragione di ciò, il condominio, a seguito della delibera assembleare sull'esecuzione dei lavori, si era rivolto all'organismo di mediazione al fine di concordare con il condomino interessato modalità e tempistiche dell'intervento in questione.

I dettagli della vicenda
In esito a detto procedimento il condominio, in persona dell'amministratore pro tempore, ed il condomino interessato - entrambi assistiti dai rispettivi legali - avevano raggiunto e sottoscritto un'intesa in forza della quale si autorizzava l'accesso alla parte privata per la realizzazione delle opere di manutenzione comune, con l'impegno che detti lavori non sarebbero durati oltre venti giorni, tramite la previsione del versamento di una penale di euro cento per ogni giorno ulteriore fino al trentesimo e di trecento per quelli successiva di abusiva occupazione.

I lavori iniziavano secondo la tempistica pattuita ma si concludevano oltre il termine di venti giorni previsto nell'accordo di mediazione, tanto da indurre il proprietario esclusivo dell'area a notificare l'atto di precetto avverso il quale il condominio promuoveva il giudizio di opposizione definito con la sentenza 4960/2020 del Tribunale di Milano, depositata lo scorso 5 agosto.

Il valore dell'attestazione dell'accordo conciliativo
Nell'opporsi al precetto, il condominio aveva eccepito l'inosservanza dell'articolo 475 Codice di procedura civile, sostenendo che il titolo esecutivo sarebbe stato privo della formula esecutiva prevista da quell'articolo di legge; nel caso di specie, tuttavia, il titolo esecutivo – costituito dal verbale e dall'accordo di mediazione trascritto nel corpo del precetto e dichiarato conforme al suo originale dall'ufficiale giudiziario con timbro apposto in calce – era stato ritenuto pienamente legittimo, rientrando tra i casi residuali elencati dall'articolo 474, comma 2, n. 1 Codice di procedura civile che non necessitano della formula esecutiva prevista dall'articolo 475 Codice di procedura civile.

Quanto sopra si evince, per il giudice milanese, applicando la predetta disposizione in combinato disposto con l'articolo 12 del Dlgs 4 marzo 2010 numero 28, convertito in legge 9 agosto 2013 numero 98, per il quale «ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata: gli avvocati, infatti, attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico».

La decisione
Tutto ciò considerato, poiché il verbale e l'accordo di mediazione erano stati sottoscritti dall'amministratore del condominio e dai legali delle parti, che avevano munito l'accordo stesso dell'attestazione di conformità alle norme imperative e di ordine pubblico, l'eccezione è stata rigettata tramite la conferma dell'esecutività dell'atto di precetto e consequenziale condanna al pagamento della somma da stesso portata con condanna alle spese di lite in capo al condominio.

L'operatività della clausola penale è indipendente dalla prova del danno
Allo stesso modo è stata ritenuta infondata anche l'eccezione del condominio attinente all'asserito difetto di prova circa la sussistenza di condotte negligenti ascrivibili allo stesso, al ritardo e al danno patito dall'odierno convenuto opposto perché, fermo restando che la documentazione in atti comprovava il ritardo ed il conseguente inadempimento del condominio rispetto all'obbligo di curare la liberazione dell'area nel termine previsto nell'accordo, ciò era sufficiente a renderlo tenuto al versamento della penale nell'ammontare pattuito, poiché la prestazione stabilita dalla clausola penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno ai sensi dell'articolo 1382, comma 2 Codice civile.

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