Condominio

Non detraibili i compensi dell’amministratore

di Giorgio Gavelli

La spesa per il compenso straordinario riconosciuto all’amministratore di condominio in occasione della realizzazione dei lavori che beneficiano del 110% non può essere considerata fra quelle ammesse alla detrazione e, dunque, non può essere neppure oggetto delle due alternative previste dall’articolo 121 del Dl Rilancio: lo sconto in fattura e la cessione del credito. È una delle risposte fornite dall’agenzia delle Entrate nel corso di «Superbonus 110% - Speciale Telefisco» alle domande poste dagli esperti del Sole 24 Ore.

In queste settimane ci si è spesso interrogati sull’esatto perimetro degli oneri professionali che possono entrare a far parte dell’ammontare complessivo di spese su cui calcolare la detrazione (si veda «Il Sole-24 Ore» del 19 ottobre scorso). Spese che, ovviamente, vanno ben oltre quanto previsto espressamente dal comma 15 dell’articolo 119 del Dl 34/2020, laddove vengono ammessi alla detrazione gli oneri sostenuti per il rilascio delle (obbligatorie) attestazioni e asseverazioni tecniche di congruità della spesa e del visto di conformità, specificatamente richiesto per la “monetizzazione” della detrazione sotto forma di cessione del credito o di sconto in fattura.

Rifacendosi a quanto già chiarito in passato risoluzione 229/E/2009 e circolare 19/E/2020), l’Agenzia ha riconosciuto come detraibili, in linea di principio, gli oneri «strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati», tra cui non rientra il compenso dell’amministratore di condominio, neppure per quella parte «non ordinaria» legata alla realizzazione degli interventi, considerato dall’Agenzia, quale spesa generale del condominio. Sulla base di questi criteri, dovrebbero sicuramente riconoscersi come detraibili le spese di progettazione e direzione lavori, nonché quelle per l’intervento del termotecnico (per i lavori di matrice ecobonus) ovvero per la classificazione e la verifica sismica degli immobili (in caso di sismabonus), così come quelle per l’effettuazione delle relative perizie e sopralluoghi. Meno stretta è la connessione diretta tra gli interventi agevolati e altre spese che frequentemente vengono sostenute in occasione della realizzazione di questi lavori, quali la mera valutazione (sia a livello tecnico che fiscale) della fattibilità dell’intervento, l’analisi della regolarità edilizia e urbanistica dell’immobile su cui si interviene e la necessità di regolarizzare o sanare abusi edilizi minori eventualmente presenti. Per non parlare di eventuali commissioni pagate per la collocazione sul mercato del credito d’imposta. Su questi oneri si attende ancora di conoscere l’opinione dell’Agenzia.

Nel corso dell’incontro organizzato dal Sole 24 Ore è emerso più volte il tema proposto dalla presenza, nella procedura che porta il contribuente a fruire del superbonus, della figura del «general contractor». In quest’ambito, non è chiaro come vada considerato il compenso richiesto da tale soggetto. Sembra priva di insidie l’ipotesi in cui questa somma sia indirettamente compresa nel costo dei singoli lavori presenti nel capitolato e, quindi, riconosciuta indirettamente dalle imprese all’interno di prezzi finali la cui congruità viene attestata, nei limiti previsti dal Decreto 6 agosto 2020, dai professionisti incaricati. Meno scontata è invece la detraibilità se l’importo compaia come voce a se stante nel capitolato, ma anche su questo sarebbe opportuno un chiarimento ufficiale.

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