L'esperto rispondeCondominio

Si può rimuovere l’amministratore che rifiuta di mostrare l’attestato di formazione periodica?

Con pec del 21 gennaio 2020, allo studio che amministra il condominio nel quale risiedo, ho chiesto «di prendere visione - in riferimento all'ex art. 71-bis delle disposizioni di attuazione del c.c. - che “i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori e i dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomìni a favore dei quali la società presta i servizi”, nel corso del 2018/2019 abbiano conseguito il certificato di partecipazione al corso di aggiornamento previsto dal Dm 140/2014»: nessuna risposta. Si chiede all'esperto: questo diniego non è sufficiente per la richiesta di rimozione tramite la volontaria giurisdizione o dipende dai Tribunali a cui ci si rivolge? Quali le norme di riferimento? Esiste giurisprudenza in materia?

di Rosario Dolce

La domanda

Con pec del 21 gennaio 2020, allo studio che amministra il condominio nel quale risiedo, ho chiesto «di prendere visione - in riferimento all'ex art. 71-bis delle disposizioni di attuazione del c.c. - che “i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori e i dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomìni a favore dei quali la società presta i servizi”, nel corso del 2018/2019 abbiano conseguito il certificato di partecipazione al corso di aggiornamento previsto dal Dm 140/2014»: nessuna risposta. Si chiede all'esperto: questo diniego non è sufficiente per la richiesta di rimozione tramite la volontaria giurisdizione o dipende dai Tribunali a cui ci si rivolge? Quali le norme di riferimento? Esiste giurisprudenza in materia?

La riforma del 2013 ha inserito, tra le disposizioni di attuazione al Codice civile, l'articolo 71 bis, il quale rileva sia perché definisce i requisiti di formazione e di onorabilità da porre in capo l'amministratore, sia perché destina i medesimi a tutti i soggetti responsabili di cui alle persone giuridiche, che si interfacciano come amministratori nei confronti dei condòmini (ed invero, Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi).

In effetti, stando al tenore della norma, per ciascuno di essi e necessario dimostrare il possesso dei requisiti di formazione (su si veda il regolamento sulla Formazione degli amministratori di condominio DM 140/2014 (in G.U. n.222 24 settembre 2014)). La persona giuridica che rivesta l'incarico di mandante dei condòmini, a tal uopo, è tenuta a documentare, per ciascuno dei soggetti che operano per conto della medesima, la sussistenza dei requisiti, sia all'atto della nomina che a quella del rinnovo.

A maggior ragione, dovrebbe esibire le certificazioni del caso ad ogni singola richiesta ricevuta da parte dei condòmini. Nel caso in cui l'amministratore non vi provveda, specie se dietro costituzione in mora, con prefissazione di un termine essenziale per darvi risposta, si possono percorrere due strade tra loro alternative: vale a dire, - o chiedere, in sede di giurisdizione volontaria, la revoca dell'amministratore per omessa certificazione dei requisiti formativi - soluzione prospettata dal Tribunale di Verona con Sentenza del 13 novembre 2018; per cui, secondo il giudice scaligero, la mancata dimostrazione della frequentazione di un corso di formazione di cui al Decreto Ministeriale 140/2014 da parte dell'amministratore, secondo relativa contingenza temporale, non si porrebbe come causa di nullità della delibera di nomina e/o conferma del predetto, potendo, al più, integrare un motivo di revoca di cui all'articolo 1129 codice civile -;- ovvero impugnare la delibera che ne ha disposto la nomina o la conferma del mandato, in quanto ritenuta nulla e non semplicemente annullabile.

Quest'ultima tesi è stata sposata dal Tribunale di Padova con la Sentenza n. 818/2017 pubblicata il 24/03/2017,, secondo cui “…va dichiarato che l'impugnativa da parte dell'attore con la richiesta di nullità della delibera e conseguente revoca dell'amministratore (conseguenza automatica) era legittima e giustificata proprio dal comportamento tenuto dall'Amministratore del Condominio che non era stato in grado di fornire la prova della sussistenza dei suoi requisiti, prima della sua nomina”.

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