Condominio

La responsabilità nel caso di caduta di alberi con danni a cose e persone

Sarebbe necessario affidarsi preventivamente ad un agronomo e predisporre una copertura assicurativa

di Luca Capodiferro (Coordinatore nazionale Centro studi giuridici Confabitare)e Andrea Tovaglieri (Consulente agronomico Confabitare)

Nei mesi del lockdown dovuto all'epidemia da Covid-19 è emerso chiaramente che, nella valutazione sulla qualità di un immobile - sia esso una casa singola piuttosto che un appartamento in condominio - così come nella valutazione economica e «psicologica» volta a stabilire il giusto prezzo di acquisto, determinante è diventata oramai la presenza o meno di balconi, terrazzi e aree a verde. Nella restrizione alla mobilità è apparso chiaro che, poter disporre anche solo di un «fazzoletto di verde», poteva fare una grande differenza sulla qualità della vita e la resistenza psicologica a quanto accadeva intorno a noi.

La cura delle aree verdi
Ma le aree verdi, piccole o grandi che siano, richiedono una giusta cura e manutenzione, sia per prevenire un loro deperimento, che per scongiurare possibili danni a cose e persone, di norma per la caduta di rami, grosse pigne o interi alberi. Da simili eventi ne possono derivare conseguenze civili, anche importanti, in tema di risarcimento per i danni e le lesioni causate, così come, in casi più complessi ma anche rari, possibili responsabilità penali, anche se in questo caso occorre che vi sia una precisa «omissione» di un obbligo d'intervento in capo ad un soggetto preciso – come magari l'amministratore di condominio – che possa configurare un'ipotesi di reato colposo (se fosse doloso saremmo in ben altra ipotesi).

Anche la morte come conseguenza di un evento dovuto a caduta d'albero, a parte i possibili profili penali, comporterà l'obbligo di risarcire la famiglia della vittima che, da un punto di vista meramente economico, potrebbe essere di entità decisamente elevata.

La caduta degli alberi: ribaltamento, stroncatura e sbracamento
Ma cosa succede esattamente se un albero di grosse dimensioni cade e provoca danni a cose o, peggio ancora, alle persone? Se guardiamo l'accaduto «solo» dal punto di vista della proprietà immobiliare è sempre e comunque un evento traumatico, ed anche se non dovesse fare danni rilevanti, rappresenta comunque una perdita di valore, per qualcuno magari di affetto, sicuramente un danno al paesaggio. Comunque lo si veda, è un evento che in molti, troppi, sottovalutano anche se temono che possa avvenire, ma pensano (o forse solo sperano) che si tratti di una probabilità remota.

Eppure gli alberi “cedono” e si ribaltano, si stroncano, si sbrancano. E gli eventi accaduti in questi ultimi tempi dimostrano che accade più spesso di quanto si pensi e con conseguenze spesso drammatiche. Cerchiamo di capire meglio cosa potrebbe succedere.Il ribaltamento si verifica quando l'albero cade sollevando una buona parte della zolla di terra, mostrando le radici da un insolito punto di vista (da sotto); la stroncatura è quando il tronco si rompe a livello del colletto basale o ad una certa altezza da terra; lo sbrancamento è quando un grosso ramo principale o secondario si spezza e cade a terra sotto la chioma. In questi casi diviene inevitabile chiedersi cosa ne sarà della pianta caduta.

I danni
Del resto, se è vero che ci vogliono anni perché una pianta possa crescere nella sua meravigliosa «maestosità», è altrettanto vero che non ci si rassegna facilmente a perderla e a dover ricominciare tutto da zero. Nei casi di ribaltamento e stroncatura, gli alberi non sono mai recuperabili integralmente nel loro originale aspetto ed assetto strutturale; nei casi di sbrancamento, a meno di casi particolarmente funesti, gli alberi possono essere potati e sistemati per continuare a dare in sicurezza il loro contributo funzionale nel punto in cui sono radicati.

Le cause della caduta degli alberi
Le cause del ribaltamento, stroncatura o sbrancamento di un albero possono essere molteplici e spesso vengono semplicisticamente classificate come naturali e antropiche. Tra le cause naturali vengono ascritte i difetti strutturali, le malattie, gli eventi atmosferici quali il vento, la neve, la pioggia. Tra quelle antropiche: gli scavi che rompono le radici, le potature errate, l'impianto sbagliato nella scelta del soggetto arboreo, nelle modalità operative e nel posto non adatto. In effetti nell'ambiente urbano dei giardini, dei parchi, delle strade, le cause di cedimento di un albero sono sempre concomitanti e concorrenti, sia quelle classificate come naturali che quelle antropiche.

In ogni caso, le cause di cedimento possono essere indagate, sia a posteriori rispetto all'evento sinistro che ha provocato dei danni, sia in modo preventivo per cercare di scongiurarli. Nelle indagini postume al sinistro si hanno a disposizione molti dati (di fatto) e molti metodi e strumenti di analisi: è quindi generalmente meno complesso risalire alle cause del cedimento o almeno al riconoscimento del difetto, risalendo così anche alle eventuali responsabilità.

Nelle indagini preventive, quelle che servono per capire se un albero può essere pericoloso o meno e quindi in che modo conservarlo, sono disponibili diversi approcci scientifici e tecnici che si basano su osservazioni visive, rilievi strumentali, considerazioni fisiologiche e fitopatologiche, applicazioni ingegneristiche di fisica e meccanica del legno, ed anche su supposizioni spesso troppo soggettive e talvolta suggestive per i non addetti ai lavori.

Ora, per quanto la materia della sicurezza degli alberi si stia ancora sviluppando senza un indirizzo ben definito e controllato (va detto, purtroppo, che nessuna università italiana se ne occupa direttamente ed ufficialmente) – e soprattutto “accanendosi” sull'albero con analisi strumentali costose e dai risultati molto parziali e discutibili, senza minimamente considerare il contesto urbano, sociale e pedoclimatico in cui l'albero è radicato – il livello predittivo dello stato di salute e sicurezza di un albero in un determinato posto e momento ha raggiunto livelli di sufficiente affidabilità, a patto che non si estremizzino i risultati e le interpretazioni per scopi differenti da quelli genuini per cui sono stati richiesti ed eseguiti (eventualità questa molto di moda sui social media nelle questioni che riguardano la pubblica amministrazione).

La caduta degli alberi e i danni: quali conseguenze giuridiche?
Quando un albero di una certa dimensione “cede” in un cortile, in un parco, su una strada o in qualsiasi ambiente antropizzato, ovvero si ribalta, si stronca o si sbranca, è elevata la probabilità che procuri danni alle cose o alle persone interferenti. E quando ciò accade, è abbastanza evidente a tutti che i danni derivanti dal cedimento di un albero possono colpire le cose, ma anche le persone o gli animali. Negli ultimi anni la cronaca ha messo in evidenza i numerosi e sempre più frequenti sinistri provocati dagli alberi: dal semplice, seppur spiacevole, danno all'auto in sosta, alla morte per trauma o schiacciamento di persone (o animali) che si trovavano sfortunatamente nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, con nel mezzo una lunga serie di ipotesi di danni ad edifici o di lesioni di varia entità alle persone (o agli animali).

Di base va detto che chi possiede giardini e, quindi, piante, sia esso un privato che un condominio, sono soggetti all'obbligo di custodia che richiede un'attività di manutenzione e vigilanza costante e specifica su tutto il patrimonio arboreo. Sul punto è chiaro il dettato dell'articolo 2051 del Codice civile quando afferma che ciascuno è responsabile del danno causato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Questo dice la legge. Nella realtà di tutti i giorni, però, può essere molto difficile riuscire ad attribuire l'accaduto al caso fortuito piuttosto che ad una precisa responsabilità del custode (che, magari, potrebbe anche non coincidere con il proprietario dell'albero).

Il nesso causale
Per questo la legge ha previsto una responsabilità oggettiva, solo parzialmente attenuata dall'eventuale influenza del caso fortuito. In pratica il Codice individua un criterio per imputare una responsabilità che prescinde da qualsiasi ipotesi di colpa, stabilendo invece un preciso nesso di causalità oggettiva tra la cosa (nel nostro caso la pianta) e l'evento dannoso che ha prodotto. In questo modo il caso fortuito, se provato, diviene un elemento eccezionale ed idoneo ad interrompere questo nesso causale, rendendo non più attribuibile il fatto alla persona ritenuta responsabile.

In questo modo chi ha subito un danno deve solo provare il nesso tra la «cosa» - che poi potrebbe essere anche lui stesso o altra persona o animale – e l'evento dannoso. Alla fine si tratta di una sorta di «sequenza»: c'è una pianta, questa appartiene a qualcuno, la pianta è caduta, qualcuno o qualcosa ha subito un danno, qualcuno ne risponde. Sarà onere del responsabile (proprietario e/o manutentore) dimostrare che vi è stato un evento che ha interrotto questa sequenza, un caso fortuito quindi che ha introdotto nella sequenza un fatto eccezionale ed imprevedibile, che ha interrotto il nesso causale tra il fatto stesso e il danno che ne è derivato, escludendo così che l'evento possa essere ricondotto al fatto dell'uomo.

In assenza di tale prova, colui che risulta proprietario della pianta (o colui che ne aveva per contratto la responsabilità manutentiva) sarà obbligato a risarcire tutti i danni conseguenti alla caduta della pianta (piuttosto che del ramo o della pigna).Tutto questo dal punto di vista della responsabilità civile e, in alcuni casi e per alcuni aspetti, anche dell'eventuale responsabilità penale, che in un tema come questo, però, si è preferito solo accennare enon trattare, data la sua complessità.

Diversa sarebbe, poi, l'ipotesi di una responsabilità penale per dolo, cioè laddove vi sia la volontà di provocare l'evento e le sue conseguenze, ma si tratta di un'ipotesi che, in quanto tale, poco ha a che vedere con il tema dell'odierno lavoro. L'albero, infatti, sarebbe solo lo strumento materiale di commissione del reato, al pari di un bastone, un coltello o un'arma da fuoco.

I soggetti responsabili e i conseguenti profili assicurativi
Abbiamo visto quali possono essere le problematiche giuridiche. Adesso proviamo ad individuare i soggetti che, a vario titolo, sono tenuti alla corretta manutenzione delle piante e ne rispondono in caso di sinistri.Le figure di riferimento per la definizione delle responsabilità sono la proprietà in primis, quindi l'amministratore di condominio (ove ne ricorra il caso), il gestore / affittuario (per quanto di sua competenza), il giardiniere che ha in cura gli alberi (in base al contratto sottoscritto) e, non ultimo per responsabilità ma ultimo per citazione perché quasi mai chiamato in modo preventivo, il dottore agronomo o forestale che è l'unica figura identificata dalla legge quale soggetto atto ad esprimere, con conoscenza e responsabilità, la valutazione sullo stato di salute e sicurezza di un albero.

Appare quindi sempre più importante, ma anche delicata, la scelta della figura professionale più idonea a prendersi cura del nostro verde, che si trovi all'interno di una singola abitazione piuttosto che in un condominio o in un comprensorio residenziale.

E sul fronte assicurazione?Dato il crescente numero di sinistri dovuti al cedimento degli alberi, diverse compagnie assicurative richiedono - a nostro parere doverosamente - per la stipula della polizza, una valutazione preventiva sullo stato di salute e sicurezza del patrimonio arboreo. La perizia preventiva dell'agronomo riporta lo stato della sicurezza degli alberi della proprietà (sia essa pubblica che privata) e gli interventi che - a seconda di chi ne sia obbligato - la proprietà, l'amministratore o il gestore/affittuario devono far attuare dal manutentore del verde per ridurre il rischio di sinistri, conservando il valore funzionale ed economico degli alberi.

Con la perizia preventiva anche l'agronomo, anzi soprattutto l'agronomo, viene responsabilizzato in caso di sinistri e quindi chiamato a rispondere del suo operato. Non si tratta di trovare ad ogni costo il colpevole, ma di gestire una situazione secondo competenze e responsabilità. Logica conseguenza di tutto il ragionamento che abbiamo svolto è che, volenti o nolenti, ognuno di noi dovrà iniziare a valutare, di concerto con il proprio assicuratore di fiducia, quale possa essere la migliore forma di copertura contro simili rischi. Non farlo significherebbe esporsi - a nostro avviso colpevolmente - ai rischi e ai conseguenti danni da risarcire.

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