Condominio

I Mercoledì della privacy: accesso agli atti edilizi per il superbonus. L’amministratore viola la privacy?

Certamente no perchè non solo è legittimato a compiere gli atti conservativi a tutela dei beni comuni, ma può perfino comunicare i dati a terzi se fosse necessario per ottenere il beneficio

di Carlo Pikler (Centro Studi - Privacy and legal advice 2018)

Il Comune di Napoli, con apposita nota, aveva comunicato ad un amministratore condominiale a seguito della richiesta di accesso agli atti da parte di questi, che era stata presentata dal proprietario di un immobile presso il condominio in questione, una domanda di condono edilizio ai sensi della legge 326/2003 per la sanatoria di opere abusive realizzate nello stabile identificato semplicemente come Condominio sito in Via …, scala B, piano 5, interno 9, relativamente alla realizzazione di una unità immobiliare a destinazione residenziale. L'area in questione, al pari degli altri fabbricati della zona, era sottoposta a vincoli che imponevano la sospensione della pratica di rilascio del provvedimento di condono edilizio sino al conseguimento di autorizzazione in deroga da parte della giunta regionale della Campania.

Nella fattispecie, lo stesso proprietario aveva formulato la richiesta con procedura semplificata, auto-dichiarando l'inesistenza di alcun vincolo e determinando così il rilascio del provvedimento di condono edilizio con specifica determinazione dirigenziale.Il Comune, conseguentemente al rilievo dell'esistenza del vincolo, provvedeva in autotutela ad annullare il provvedimento di condono.

La questione è finita alla Corte di Cassazione, che con sentenza 19327 del 17 settembre 2020 ha risolto il caso dando ragione al Comune.

Il ricorrente osservava che vi era stata violazione delle regole in tema di dati personali, in difetto di autorizzazione della parte interessata e di un rituale accesso da parte del terzo (l'amministratore di condominio), il quale non sarebbe stato portatore di un interesse concreto connesso ad una sua virtuale tutela giurisdizionale.

Il provvedimento
Gli ermellini escludono che le informazioni trattate fossero relative alla persona fisica proprietaria dell'immobile oggetto di indagine in relazione al possibile abuso, perché le informazioni trasmesse dall'ingegnere incaricato riguardavano un immobile, la sua regolarità edilizia e amministrativa e, più in particolare, gli esiti di procedimenti amministrativi in sanatoria relativi a una pratica edilizia. Secondo la Corte, tutte queste informazioni non devono considerarsi relative ad una persona fisica ma concernenti un immobile e una pratica edilizia.

La previsione del Garante privacy
L'orientamento segue i precedenti provvedimenti del Garante privacy, secondo i quali, le informazioni circa la regolarità amministrativa di un immobile o di un intervento edilizio devono essere conoscibili, come conferma anche la deliberazione del Garante per il trattamento dei dati personali 19 aprile 2007, numero 17 in tema di «Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali».

Tale principio deve applicarsi in relazione a tutti gli atti e documenti concernenti autorizzazioni e concessioni edilizie, il rilascio del permesso di costruire, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione. Per giunta, i provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento del permesso di costruire sono resi noti al pubblico mediante affissione all'albo pretorio del comune (Dpr 6 giugno 2001, numero 380, articolo 20, comma 7, articolo 31, comma 7 e articolo 39, comma 5, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) ma, sulla problematica privacy nei cosiddetti accessi civici, seguirà apposito approfondimento.

L’accesso ai dati deve essere previsto dalla legge
Rimanendo sul tema, la Suprema corte sottolinea che l'accesso a predette informazioni è ammesso unicamente quando è previsto da una norma di legge o di regolamento, e se fornite a un soggetto pienamente legittimato a richiederle, quale l'amministratore di uno stabile condominiale. Quest'ultimo, infatti, deve considerarsi abilitato a tutelare, anche indipendentemente da una specifica delibera autorizzativa dei condomini, la stabilità e la sicurezza dell'edificio condominiale e l'aspetto estetico dello stesso, che potrebbero essere anche solo potenzialmente posti a repentaglio dall'esecuzione di opere all'interno delle proprietà esclusive o sulle parti comuni dell'edificio.

La legittimazione dell’amministratore
L'amministratore di condominio, è quindi legittimato a compiere gli atti conservativi a tutela dei beni comuni, tra i quali rientra senz'altro la possibilità di richiedere copia dei documenti relativi a pratiche edilizie presso le competenti sedi pubbliche.Quindi si considera lecita la richiesta di trattamento effettuata dall'amministratore alla Pa per il tramite del tecnico, riguardante le attività a tutela delle parti comuni, in particolare con riferimento ad opere ritenute abusive, che attenevano, nel caso concreto, alla regolarità edilizia su interventi nel condominio.

Per la Cassazione sono dati comunicabili anche ad altri
La Corte nella sua dissertazione va anche oltre, andando a legittimare la possibilità per l'amministratore di comunicare tali informazioni anche ad alcuni «inquilini non condomini», attraverso un comunicato immesso nelle cassette delle lettere dei residenti dello stabile. Ciò in quanto, le informazioni predette, sarebbero state comunque condivise con soggetti che possedevano uno specifico titolo contrattuale e una legittimazione derivata dal loro dante causa alla tutela della stabilità e della sicurezza dell'edificio ove risiedono.

Come incide la pronuncia in relazione agli incarichi conferiti nel superbonus 110%?Come noto, secondo le ultime indicazioni, eventuali abusi edilizi privati che vadano ad impattare sulle parti comuni dell'edificio, possono essere considerati ostativi all'ottenimento del bonus fiscale. Alla luce di questa pronuncia della Cassazione, l'amministratore può (in quanto materia rientrante nei propri poteri stante il diritto/dovere di compiere atti conservativi), ottenere copia dei documenti depositati presso gli uffici pubblici che vanno a riguardare pratiche relative a condoni, Cila, Scia o permessi a costruire, anche senza l'autorizzazione del proprietario dell'immobile e senza incorrere ad alcuna violazione in relazione al trattamento dei dati personali di cui si verrebbe a conoscenza.

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