Condominio

Infiltrazioni: no risarcimento per mancata locazione se il proprietario ha continuato ad affittare i box auto

Nel caso in esame il condominio ha pagato solo un risarcimento parziale, per i mesi in cui sono stati effettuati i lavori di riparazione

di Ivan Meo

Va rigettata la domanda di risarcimento di presunti danni da mancata locazione dei box auto danneggiati da infiltrazioni se per un consistente periodo di tempo il box, seppur danneggiato, è stato comunque locato a terzi. È quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Torino numero 3247 del 23 settembre 2020, che ha “graziato” il condominio responsabile, per mancata manutenzione, delle infiltrazioni all'interno dei box auto.

Il fatto
Il proprietario del box auto citava il condominio chiedendo un risarcimento di 26milaeuro per mancato utilizzo del locale a causa di intervenute infiltrazioni dovute alla mancata manutenzione dell'ente condominiale. La difesa del condominio, tuttavia, contesta la richiesta risarcitoria. Con riferimento al risarcimento dei danni per mancata locazione e/o utilizzo, sostiene, documentazione alla mano, che il box auto è sempre stato locato dall'attore, contrariamente a quanto invece sostenuto dallo stesso.Eccezione accolta dal Tribunale, che ha condannato il condominio a soli 1200 euro di danni.

Richiesta infondata
Dalla documentazione prodotta dal condominio emerge che il condominio, proprietario di molti box e quindi portatore di molti millesimi, è sempre stato presente alle varie assemblee, non ha mai sollecitato interventi urgenti e non ha mai lamentato situazioni gravi. Anzi, in più occasioni, ha espresso parere contrario agli interventi che si volevano realizzare, per cui i lavori di manutenzione sono stati deliberati solo dopo parecchi anni.

La prova della locazione
Tuttavia – osserva il Tribunale – sulla base del verbale di assemblea condominiale del 10 dicembre 2018, risulta che il box è stato di fatto locato dall'odierno attore per il periodo decorrente da dicembre 2011 a giugno 2016. E le risultanze del citato verbale – precisa il giudice – fanno piena prova di quanto ivi contenuto, «non solo perché l'attore non ha fornito idonea prova contraria nel presente giudizio, ma anche perché l'attore, presente personalmente anche all'assemblea del 10 dicembre 2018 non ha per nulla contestato tale circostanza».

Mancata custodia
Se quindi, da un lato, emerge la responsabilità del condominio ex articolo 2051 Codice civile per mancata manutenzione, che ha quindi causato le infiltrazioni, per altro verso risulta infondata la domanda di risarcimento di presunti danni per mancata locazione del box pari ad euro 26.000,00, posto che, al contrario, è emerso che per un consistente periodo di tempo il box è di fatto stato locato.

Risarcimento ridotto
In altri termini, la responsabilità per mancata custodia del condominio è provata: effettivamente, le infiltrazioni lamentate avevano origine dalla rampa carraia condominiale, causate dalla mancanza di manutenzione della pavimentazione della rampa stessa. Tuttavia, la richiesta risarcitoria è esagerata e, soprattutto, non dimostrata, anzi in gran parte smentita dai documenti.

Da qui la decisione del Tribunale, che ha riconosciuto al condomino il risarcimento del danno per mancata locazione del box per il periodo di soli sei mesi, in cui presumibilmente sono durati i lavori di ripristino dei locali, e calcolato, in difetto di prova di diverso ammontare del canone che l'attore non è riuscito a fornire, in riferimento al canone mensile di euro 200,00, di fatto percepito dall'attore in precedenza.

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