Condominio

Canna fumaria e decoro architettonico: l’eventuale alterazione va rilevata dal giudice di merito

La Suprema corte non può sindacare le sue ragioni , ma solo rilevare semmai l’omissione di un fatto decisivo per il giudizio

di Rosario Dolce

In tema di decoro architettonico dei fabbricati condominiali, non si possono devolvere alla Cassazione le critiche mosse al giudice di merito per mancata adesione alle risultanze della Consulenza tecnica d'ufficio (Ctu). Spetta, infatti, al giudice di merito esaminare e valutare le nozioni tecniche o scientifiche introdotte nel processo mediante la Ctu, e dare conto dei motivi di consenso, come di quelli di eventuale dissenso, in ordine alla congruità dei risultati della consulenza e delle ragioni che li sorreggono. Questi principi sono appena stati espressi dalla Cassazione, con l'ordinanza 19858 del 22 settembre 2020, in tema di canna fumaria applicata sul muro comune perimetrale dell'edificio condominiale.

I fatti
Il caso prendeva spunto dall'allocazione di una canna fumaria sulla facciata interna dell'edificio, la quale era stata valutata non lesiva del decoro archittetonico da parte del consulente nominato dal tribunale. Il giudice della causa, però decideva altrimenti. Il decidente riteneva che l'appoggio della canna fumaria sul muro comune perimetrale modificasse la cosa comune, modificandone in peggio anche il decoro.

L’alterazione del decoro
Quest'ultimo, in particolare, viene alterato – per come si legge nel provvedimento in esame - non già quando si mutano le originali linee architettoniche, ma quando la nuova opera si rifletta negativamente sull'insieme dell'armonico aspetto dello stabile, a prescindere dal pregio architettonico.La relativa valutazione, nel qual caso, spetta al giudice di merito, rimanendo insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'articolo 360 comma 1, numero 5, Codice procedura civile, vale a dire solamente per « per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» (tra le tante, Cassazione, 18350/2013).

Non ha convinto i giudici di legittimità, infine, anche un'altra argomentazione, quale quella relativa alla prospettiva, per valutare la lesione del decoro da parte di una canna fumaria. In punto, è stato precisato che non può attribuirsi alcuna influenza, ai fini della tutela prevista dall'articolo 1102 Codice civile, al grado di visibilità delle innovazioni contestate, in relazione ai diversi punti di osservazione dell'edificio, ovvero alla presenza di altre pregresse modifiche non autorizzate (Cassazione 851/2007).

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