Condominio

Eco e sismabonus al 110% per lavori sullo stesso edificio

Questa agevolazione - tecnicamente - si inserisce nell’ambito del “vecchio” ecobonus (articolo 14 del Dl 63/2013) e, quindi, costituisce intervento “trainato” ai fini del 110%, attivabile in presenza di interventi energetici “trainanti”

di Alessandro Borgoglio

Il superbonus del 110% introdotto dal decreto Rilancio ha due anime: una energetica e una antisismica, che unite possono consentire di avere un’abitazione pressoché nuova a costo zero o comunque molto contenuto. Ma per i condomìni esiste una possibilità in più di combinare ecobonus e sismabonus, al di fuori del 110 per cento.

Il superbonus energetico

Per quel che riguarda il superbonus, i lavori “trainanti” di efficientamento energetico di cui all’articolo 119, comma 1, del Dl 34/2020 sono due:

l’isolamento termico delle strutture opache orizzontali, verticali e inclinate - come il cappotto termico - che deve interessare almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’intero edificio;

la sostituzione dell’impianto di riscaldamento, nel cui ambito rientra anche la sola sostituzione della caldaia con una a condensazione di classe A o a pompa di calore (e svariate altre soluzioni). I limiti di spesa sono molteplici e dipendono dalla tipologia di immobile (unifamiliare, condominiale, eccetera).

Insieme a tali interventi possono essere realizzati anche i lavori “trainati” al 110%: ovvero quelli del “vecchio” ecobonus al 50-65%, ma anche l’installazione di impianti fotovoltaici e relativi accumulatori, e di colonnine di ricarica di veicoli elettrici (circolare 24/E/2020, paragrafo 2.2).

Il superbonus antisismico

Oltre a quelli energetici, esistono gli interventi “trainanti” antisismici, che danno diritto al 110% anche per fotovoltaico e accumulatori, se installati congiuntamente (articolo 119, commi 4, 5 e 6, del Dl 34/2020).

I lavori antisismici ammessi al 110% sono quelli del sismabonus ex articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del Dl 63/2013: quindi, anche quelli che riguardano opere statiche, cioè che non comportano alcun miglioramento della classe di rischio sismico.

Gli interventi possono essere delle tipologie più diverse: per gli edifici in cemento armato, ad esempio, si può andare dalla creazione di nuovi giunti o adeguamento di quelli esistenti, all’inserimento di pareti controventanti in cemento armato o in acciaio, sino all’incamiciatura degli elementi strutturali, alle fasciature in materiale polimerico fibrorinforzato, e al cerchiaggio attivo dei manufatti. Il limite di spesa per questi interventi è di 96mila euro (moltiplicato per il numero delle unità immobiliari in caso di lavori su parti comuni condominiali).

L’eco-sismabonus combinato

Nonostante l’arrivo del superbonus, nei condomìni resta comunque valida una diversa possibilità di combinare interventi di risparmio energetico e messa in sicurezza antisismica. Si tratta del cosiddetto “eco-sismabonus” stabilito dall’articolo 14, comma 2-quater.1, del Dl 63/2013, per le spese relative ai lavori su parti comuni di edifici condominiali nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica. Il bonus è previsto fino al termine del 2021 ed è costituito da una detrazione dell’80 oppure 85%, a seconda che gli interventi determinino il passaggio a una o due classi di rischio sismico inferiore. Detrazione che va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e vale su una spesa massima di 136mila euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Quest’agevolazione - tecnicamente - si inserisce nell’ambito del “vecchio” ecobonus (articolo 14 del Dl 63/2013) e, quindi, costituisce intervento “trainato” ai fini del 110% ex articolo 119, comma 2, del Dl 34/2020, attivabile in presenza di interventi energetici “trainanti” di cui al precedente comma 1.

Nella pratica, però, saranno preferibili i lavori realizzati direttamente con il 110%; a meno che i condòmini vogliano cedere il credito o ottenere lo sconto in fattura ex articolo 121 del Dl 34/2020, senza passare da asseverazioni, anche di congruità, e visti di conformità (con un limite massimo di due Sal, stati di avanzamento lavori) previsti solo per il superbonus del 110 per cento.

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