Condominio

I mercoledì della privacy: cosa fare se una farmacia chiede al condominio di installare una telecamera

Va distinta l’ipotesi di impianto condominiale da quella di impianto di proprietà della famacia

di Avv. Carlo Pikler (Centro studi Privacy and legal advice)

Al primo piano del Condominio in questione vi è una farmacia che intende installare delle telecamere di videosorveglianza lungo tutto il suo perimetro. Queste inquadrano sia l'entrata del negozio, ma anche il parcheggio laterale che è ad uso condominiale e il portone principale dello stabile. Arriva una specifica richiesta per iscritto all'amministratore. Come comportarsi?

Il primo passo e le possibili opzioni
Prima cosa che si consiglia di fare all'amministratore è convocare l'assemblea, per capire se i condomini vogliono farsi carico della spesa e, quindi, divenire titolari del trattamento dei dati (si andrà a costituire un impianto condominiale), oppure se la volontà dell'assemblea è di prendere atto dell'intenzione della farmacia, ma lasciare ai titolari di questa di prendersi carico di ogni incombente e, quindi, lasciare che l'impianto che si andrà ad installare sia di proprietà di quest'ultima, che ne sarà anche titolare del trattamento.

Valutiamo la differenza tra le due decisioni. Iniziamo proprio da quest'ultima:

1.l'impianto è di proprietà della farmacia: ha quindi natura privata, e sarà la stessa farmacia ad assumersi le conseguenti responsabilità civili, penali ed amministrative. La farmacia dovrà seguire le disposizioni di principio e normative imposte dal Gdpr e dovrà conformarsi alle Linee guida europee 3/2019 pubblicate dall'Edpb il 29 gennaio 2020. Compito della stessa sarà quindi quello di apporre la segnaletica, nominare eventuali addetti, rispettare i principi previsti dalla normativa europea e quanto altro previsto.

Ogni interessato, anche il condomino stesso in persona dell'amministratore pro tempore, quindi, potrà richiedere al titolare l'informativa privacy ma anche procedere ad effettuare l'accesso agli atti ex articolo 15 Gdpr per conoscere le modalità, le finalità e le tutele in relazione alla sicurezza che il titolare del trattamento intende utilizzare. Se si ritiene che l'impianto installato dalla farmacia riprenda zone non necessarie alla sicurezza della stessa (come nel caso indicato il portone o il parcheggio condominiale) l’interessato potrà prima chiedere la relativa documentazione al titolare del trattamento dati e in caso di risposta assente, parziale o non convincente, potrà procedere con reclamo all'Autorità garante.

2. L'impianto è di natura condominiale: in questo caso sarebbe necessario procedere a regolamentarne correttamente l'installazione posto che come è noto dall'impianto di videosorveglianza derivano numerose responsabilità per il Titolare/Condominio e, giocoforza, per il Responsabile/Amministratore di condominio. Occorre innanzitutto rammentare la maggioranza necessaria per l'installazione dell'impianto di videosorveglianza: ai sensi dell'articolo 1122 ter Codice civile «Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136»; ai sensi dell'articolo 1136 IV comma Codice civile :«...le deliberazioni di cui agli articoli 1117 quater, 1120, secondo comma, 1122 ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo».

Quanto sopra vuol dire che, sia in prima convocazione che in seconda convocazione, l'impianto di videosorveglianza potrà essere validamente deliberato sempre e solo con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno metà del valore immobiliare.Ma prima dell'installazione dovranno essere effettuate alcune valutazioni.Essendo una metodologia di sicurezza molto invasiva, l'impianto di videosorveglianza deve essere sempre installato dopo aver valutato altri sistemi di sicurezza.

La normativa europea
Le condizioni dettate dalle Linee guida europee 3/2019 sono: a)che vi siano altre denunce per eventi criminosi nel condominio e nella zona in questione; b) che si siano prima tentati altri strumenti per mettere in sicurezza il Condominio ( portineria, accessi con portoni blindati, guardiania, vigilantes ) ma che questi sono risultati vani; c)la persistenza della situazione criminosa da cui ci si intende tutelare.

Inoltre, nel momento in cui si procederà all'installazione, dovranno essere tenuti in considerazione i principi di minimizzazione, pertinenza, finalità e necessità.Quindi, andranno installate poche telecamere e solamente nei punti strategici al fine di evitare la commissione dei reati. Ad esempio, se durante il giorno lo stabile ha il portiere, un impianto che riprende 24 ore su 24 l'area sarebbe da considerarsi eccessivo: meglio sarebbe invece lasciare funzionante l'impianto solo nelle ore nelle quali il portiere non è in guardiola e non controlla gli accessi.

La tutela della privacy
Tutte queste valutazioni dovranno precedere l'installazione dell'impianto e, a tal fine, nella delibera di approvazione il condominio dovrà evidenziare che questa avverrà solo laddove risultasse possibile a seguito di Dpia, cioè la valutazione preventiva di impatto privacy.La valutazione ben può portare a risultati negativi e quindi all'impossibilità per il condominio di installare l'impianto. In questo caso, l'unica possibilità per la farmacia, resta quella di installarsi l'impianto autonomamente.

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