Condominio

Maggioranza qualificata. È necessaria per l’ok alla delibera che conferma l’amministratore

Nel testo anche il via libera all’istituzione di un fondo cassa e all’installazione di dissuasori anti volatili

di Giuseppe Zangari

Tanto l'istituzione del fondo cassa condominiale quanto la conferma dell'amministratore e l'installazione di dissuasori anti volatili necessitano della maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 1136, comma 4 del Codice civile.

La sentenza
Un condomino impugna la delibera che dispone l'istituzione di un fondo cassa, conferma l'incarico all'amministratore e autorizza l'installazione di dissuasori per volatili. Il Tribunale capitolino accoglie l'impugnativa ma ritenendo assorbente, rispetto alle molteplici contestazioni sollevate dal ricorrente, il mancato raggiungimento del quorum deliberativo previsto dall'articolo 1136, comma 2 del Codice civile (Tribunale di Roma, sentenza 11487/2020).

Tuttavia, stante la varietà degli argomenti interessati dalla pronuncia, si ritiene opportuno esaminare i diversi istituti anche sotto il profilo delle lamentele che non sono state prese in esame dal giudicante.

Il fondo cassa
Il condomino lamenta l'illegittima costituzione del fondo cassa poiché, a suo dire, privo di «attuale e specifica destinazione». In effetti, a prescindere dalle finalità del fondo – peraltro non precisate nella sentenza - consolidata giurisprudenza ritiene illegittimo accantonare somme di denaro senza indicarne una precisa destinazione, ossia le spese e le opere per cui la provvista sarebbe utilizzata. Se così non fosse, il fondo si risolverebbe in una sorta di «versamento al buio» (Tribunale di Milano, sentenza del 13 luglio 1995) che consentirebbe al condominio di esigere una contribuzione per evenienze del tutto ipotetiche e generiche, traducendosi tale istituto in una potestà impositiva non prevista dalla legge né giustificata dall'interesse collettivo.

Quando è illegittimo istituire di un fondo cassa
Non è, pertanto, consentito istituire un fondo cassa sulla scorta di una delibera interlocutoria o meramente programmatica (Tribunale di Roma, sentenza 12414/2009); di specificare la destinazione del fondo in un momento successivo alla sua costituzione (Tribunale di Napoli, sentenza 26 gennaio 1994); di deliberare l'integrazione di un fondo già costituito senza ribadirne le finalità (Tribunale di Roma, sentenza 9454/2016); di costituire un fondo per morosità già ripianate (Tribunale di Milano, sentenza 1658/2013) o comunque senza indicare i debiti cui è teso l'accantonamento (Tribunale di Roma, sentenza 13857/2017).

La conferma dell'amministratore
Il Giudice capitolino aderisce alla tesi interpretativa secondo cui la conferma dell'amministratore è assimilabile alla prima nomina, e dunque risultano necessarie le medesime maggioranze: «Del pari può dirsi con riferimento alla delibera di riconferma dell'amministratore – nonostante al punto dell'ordine del giorno considerato sia invece indicato “nomina amministratore”- che richiede dunque la medesima maggioranza “qualificata” prevista dall'articolo 1136 Codice civile».

L'argomento è da tempo oggetto di una vivace disputa, acuita dal fatto che l'articolo 1136 del Codice civile si limita a disciplinare le ipotesi di “nomina” e “revoca” dell'amministratore.Da un lato, infatti, la Suprema corte ritiene che la conferma del mandato sia equivalente alla nomina sia dal punto di vista contenutistico che funzionale, e dunque va anch'essa approvata con un quorum non inferiore ai 500 millesimi (Cassazione sentenza 4269/1994).

Dall'altro lato, alcune corti di merito marcano la differenza tra i due istituti in ragione del fatto che incaricare un soggetto sino a quel momento sconosciuto alla compagine condominiale è cosa ben diversa dal rinnovare la propria fiducia a chi ha già dato prova delle proprie capacità.Dal che, ai sensi dell'articolo 1135, sarebbe sufficiente la maggioranza di cui al comma 3 dell'articolo 1136 (Tribunale di Roma, sentenza 10701/2009).

I dissuasori
Quanto infine ai sistemi antivolatili il Tribunale correttamente equipara l'opera a un intervento di carattere innovativo ai sensi dell'articolo 1120, comma 2 del Codice civile, poiché incide sulle modalità di utilizzo delle cose comuni, in particolare di tetti, comignoli e cornicioni (Tribunale di Bolzano, sentenza 198/2018). Ne consegue che «l'installazione è considerata un intervento modificativo delle parti comuni, opere di natura trasformativa con scopo meritevole di tutela volto a garantire la salubrità dell'edificio condominiale, con la conseguente applicabilità delle maggioranze di cui all'articolo 1136 secondo comma Codice civile.

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