Condominio

La generica ratifica assembleare del suo operato non salva l’amministratore che sottrae denaro

Ogni somma spesa deve essere sorretta da una giustificazione causale e dalla volontà conforme dei condomini

di Fabrizio Plagenza

E' pacifico che, nel rapporto tra condomini ed amministratore, il lato economico rappresenti una delle obbligazioni principali del contratto. Ciò, in primo luogo, in quanto il corrispettivo pattuito per le prestazioni rese dall'amministratore in favore del condominio, è parte del rapporto contrattuale stesso. È noto, infatti, che l'amministratore agisce in forza di un rapporto di mandato, ai sensi e per gli effetti della previsione degli articoli 1703 e seguenti del Codice civile.

L’amministratore non deve anticipare denaro
Da un lato, è bene ricordare che per l'articolo 1710 Codice civile, il mandatario ha diritto a ricevere preventivamente la provvista necessaria per l'espletamento dell'incarico. La norma tutela l'amministratore, non potendosi imporre in capo allo stesso un onere di anticipazione. A fronte di tale previsione, tuttavia, occorre rammentare la buona fede, correttezza e trasparenza che deve connotare l'operato dell'amministratore. Infatti, nel caso in cui quest'ultimo avesse anticipato delle somme nell'interesse del mandante, sullo stesso graverebbe l'obbligo di fornire la prova del suo credito.

La prova della necessità dell’anticipo
Sul punto, la giurisprudenza è ferma nel ribadire la rigidità dell'onere probatorio dovendo, l'amministratore, sempre fornire la prova dei fatti che costituiscono il fondamento della domanda. In tema di prova delle anticipazioni che il mandatario è, pertanto, tenuto a fornire, si segnala la recente sentenza resa dal Tribunale di Roma, la numero 11190/2020, pubblicata il 30 luglio 2020.

In particolare, il Giudice rilevava che dall'estratto conto corrente del condominio attore, era emerso chiaramente un addebito mediante posta giro online di una determinata somma e che tale movimentazione riportava semplicemente la causale «rimborso anticipi amminstratore - Esempio da Condominio via …». E' chiaro che una causale come quella indicata dall'amministratore, generica e superficiale, non era in grado, in caso di contestazione, di assumere da sola valenza di prova del credito.

L’indebito prelievo di denaro
Anzi, secondo la condivisibile pronuncia, tale addebito sul conto corrente condominiale a proprio favore «costituisce certamente un indebito prelievo di denaro a carico dell'amministrazione condominiale, illecito perché è privo di causale, generico rimborso per anticipi somme, e perché privo di approvazione positiva, previa, da parte dell'assemblea condominiale». Dunque, non solo la causale era ritenuta generica ma nemmeno era stata fornita la prova di una previa autorizzazione da parte del condominio.

Peraltro, l'addebito del posta giro online era stato effettuato a carico del conto corrente condominiale, il giorno stesso della scadenza del mandato e del passaggio delle consegne. Sul punto, è bene ricordare che ogni somma che viene eventualmente sostenuta dall'amministratore debba risultare dai documenti contabili, bilanci preventivi, consuntivi dell'amministrazione condominiale ma, soprattutto, deve essere «sorretta da una giustificazione causale e dalla volontà conforme dei condomini, sottoposta al vaglio in un’apposita seduta condominiale».

La ratifica dell’operato dell’amministratore non sana
Né, rileva il Tribunale di Roma con un passaggio degno di nota, l'avvenuta ratifica in sede assembleare dell'operato dell'ex amministratore rende provata la causale e/o giustificata la movimentazione operata sul conto corrente in difetto di puntuale e specifica approvazione della condotta determinata in quanto, si legge, «ribadendo ciò che è stato detto, l'approvazione dell'assemblea dei condomini doveva attestarsi in modo specifico, attraverso una formale manifestazione di consensi sulla singola voce anticipi amministratore e sulla causale».

La sentenza in commento segue l'orientamento giurisprudenziale che ha visto, recentemente, il Tribunale romano pronunciarsi con la sentenza 22152/2019 con cui veniva ribadito l'onere del richiedente (amministratore uscente) di provare il suo credito per anticipazioni e sulla necessaria e preventiva approvazione da parte dei condomini delle voci poste a sostegno della richiesta, salvo trattasi di esborsi indifferibili ed urgenti. Stessa sorte (necessità della prova del credito) veniva posta alla base di altra recente pronuncia del Tribunale capitolino, la numero 7708 pubblicata il 27 maggio 2020.

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