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La riapertura della piscina è decisa dall’assemblea

Il mio condominio dispone di una piscina. Tramite e-mail, e citando i recenti provvedimenti istituzionali, l'amministratore ha chiesto ai proprietari se fossero o no favorevoli alla riapertura dell'impianto. Ha reso altresì noto che si sarebbe tenuta una successiva assemblea solo se fossero prevalsi i sì. Dopodiché, a seguito delle risposte pervenute (solo a lui), ha confermato la non riapertura.Chiedo se: 1) è legale prendere un tale provvedimento senza convocare l'assemblea di condominio; 2) è consentito - anche a maggioranza - privare i condomini di un servizio utile ai fini del divertimento e dell'attività fisica

di Matteo Rezzonico - L’Esperto Risponde

La domanda

Il mio condominio dispone di una piscina. Tramite e-mail, e citando i recenti provvedimenti istituzionali, l'amministratore ha chiesto ai proprietari se fossero o no favorevoli alla riapertura dell'impianto. Ha reso altresì noto che si sarebbe tenuta una successiva assemblea solo se fossero prevalsi i sì. Dopodiché, a seguito delle risposte pervenute (solo a lui), ha confermato la non riapertura.Chiedo se: 1) è legale prendere un tale provvedimento senza convocare l'assemblea di condominio; 2) è consentito - anche a maggioranza - privare i condomini di un servizio utile ai fini del divertimento e dell'attività fisica

I poteri dell'amministratore di condominio di disciplinare l'uso delle parti comuni e di compiere gli atti conservativi, di cui all'articolo 1130 del Codice civile, sono soggetti a ratifica assembleare. È, dunque, l'assemblea in ultima analisi l'”organo” deputato a decidere l'eventuale riapertura o meno della piscina.In tale contesto il lettore, unitamente a un altro condomino, può chiedere l'immediata convocazione di un'assemblea per decidere sull'argomento, in base all'articolo 66, comma 1, delle disposizioni di attuazione al Codice civile, per il quale «l'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'articolo 1135 del Codice civile, può essere convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condòmini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi dieci giorni inutilmente dalla richiesta, questi condòmini possono provvedere direttamente alla convocazione».La decisione di riaprire la piscina rientra negli atti di ordinaria amministrazione, per cui sono valide le delibere in seconda convocazione prese con la maggioranza di cui all'articolo 1136, terzo comma, del Codice civile (un terzo del valore dell'edificio e un terzo dei partecipanti al condominio). La delibera è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.

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