Condominio

La «destinazione del padre di famiglia» in condominio

Se è stata creata su un intero edificio prima della vendita degli immobili a terzi, determina, da un lato, la nascita del condominio, e, dall'altro lato, la costituzione, in deroga (od in contrasto) al regime legale delle distanze, di vere e proprie servitù

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di Rosario Dolce

In tema di condominio negli edifici, la disciplina sulle distanze legali delle vedute non si applica alle opere eseguite in epoca anteriore alla costituzione del condominio stesso. Il principio è stato appena affermato dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 17216 del 18 agosto 2020 (relatore Consentino).

Libertà di costituzione e modifica
I giudici di legittimità, a tal proposito, hanno argomentano che l'intero edificio, formando oggetto di un unico diritto domenicale, può essere, nel suo assetto, liberamente precostituito o modificato dal proprietario anche in vista delle future vendite dei singoli piani o porzioni di piano.La alienazione degli immobili a terzi, in seguito, determina, da un lato, il trasferimento della proprietà sulle parti comuni (articolo 1117 codice civile) e l'insorgere del condominio, e, dall'altro lato, la costituzione, in deroga (od in contrasto) al regime legale delle distanze, di vere e proprie servitù a vantaggio e a carico delle unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli acquirenti, secondo lo schema della servitù per destinazione del padre di famiglia (cfr, Corte di Cassazione 6923/2015; 11287/2018).

Nel Codice civile
Tale servitù, in particolare, è disciplinata dall'articolo 1062 codice civile, a mente del quale: «La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù. Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati».

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