Condominio

Impugnazione delibera, ogni condomino può inserirsi nel giudizio

Può accadere che un terzo estraneo al giudizio, manifesti interesse alla vittoria di una delle due parti, per non subire i riflessi di una sentenza sfavorevole

di Va. S.

All'interno dell'universo condominiale, può anche accadere che, in una causa giudiziaria tra due parti, un terzo estraneo al giudizio, manifesti, senza porre ulteriori domande, interesse alla vittoria di una delle due parti, per non subire gli effetti riflessi di una sentenza sfavorevole. Un quadro ben rappresentato dalla vicenda per la quale la Cassazione si è pronunciata con l'ordinanza n.16342 del 2020.

La vicenda
All'origine dei fatti una società ed il condominio presso il quale era ubicata convenivano dinanzi al Tribunale di Pescara un condominio limitrofo, chiedendo la nullità delle delibere assembleari del 4 ottobre 2011 e del 10 luglio 2012, nella parte in cui le stesse avevano disposto di concedere alle proprietarie di un immobile ubicato in un edificio adiacente ma estraneo al condominio, le chiavi del portone di accesso all'edificio e del portoncino dell'appartamento del portiere.

I ricorrenti chiedevano, in via principale, il rigetto dell'impugnativa, ponendo in via subordinata domande riconvenzionali per l'accertamento di una preesistente servitù di passaggio attraverso portone e portoncino, e per la declaratoria dell'acquisto di tale servitù sulla base di usucapione o per la sua costituzione coattiva.

Il Tribunale di Pescara dichiarava nulle le delibere impugnate ed inammissibili gli interventi volontari spiegati dalle proprietarie dell'immobile ritenendole soggetti non aventi la qualità di condomini. Sull'appello di queste ultime, la Corte di L'Aquila affermava l'immotivazione del gravame circa la inammissibilità dell'intervento, in quanto qualificato come adesivo dipendente rispetto alla posizione del condominio convenuto, in quanto non era volto a far valere un diritto autonomo delle intervenienti le quali non avevano legittimazione autonoma ad appellare.

La qualificazione dell'intervento come adesivo autonomo rendeva palese l'interesse alla vittoria di una delle parti in causa di un terzo attore estraneo al giudizio, avente il solo fine di evitare effetti riflessi di una possibile sentenza sfavorevole. Non essendo, perciò, qualificate come condòmine le intervenienti, non sussisteva una qualche connessione tra la loro pretesa ed il titolo e l'oggetto del giudizio di impugnazione di delibera,

Per cui, il merito della domanda restava assorbito dall'inammissibilità dell'intervento. Nel primo motivo di ricorso in Cassazione, le attrici deducevano la violazione dell'art. 115 c.p.c., avendo allegato, nell'atto di intervento, di essere comproprietarie degli immobili e, perciò, legittimamente qualificate come condomine a difendere il deliberato condominiale e a rendere ammissibile l'atto di intervento.

Nel secondo motivo, le attrici lamentavano il fatto che il giudice di merito, non avendo ammesso le prove costituende, non avesse valutato il consolidato ed usucapito diritto di passaggio, né accertato che la deliberazione condominiale del 4 ottobre 2011 avesse inteso solo ripristinare lo stato preesistente, senza costituire alcun diritto in capo alle ricorrenti, né gravare il bene comune di alcuna servitù.

In Cassazione
Motivi giudicati inammissibili dalla Suprema Corte per la quale la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila si connotava per la sua adesione ad una pluralità di ragioni di decisione, alcune di queste addotte al fine di sostenere la pronuncia anche nel caso in cui le precedenti potessero risultare erronee. In pratica, non sarebbe stata esplicitamente impugnata in appello la dichiarazione di inammissibilità dell'intervento. L'ammissibilità di quest'ultimo sarebbe stata comunque infondata, trattandosi di intervento adesivo dipendente.

In caso di intervento autonomo, ovvero quando un terzo soggetto interviene nel processo per far valere un diritto compatibile con quello affermato originariamente in giudizio, connesso a questo per l'identità del fatto costitutivo, esso sarebbe stato privo di connessione con l'oggetto ed il titolo del giudizio di impugnazione di delibera.

Nel momento in cui un giudice pronuncia una sentenza di inammissibilità, si spoglia della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, per cui sono improprie le eventuali successive argomentazioni sul merito inserite nella sentenza. Non solo, ma tocca alla parte soccombente l'onere di proporre impugnazione rivolta alla sola statuizione pregiudiziale.

Se, invece, la sentenza d'appello aderisce a più ragioni di decisione concorrenti, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e sufficiente a giustificare la pronuncia adottata, è inammissibile il ricorso attinente ad una soltanto di esse, rendendo irrilevante l'esame dei motivi che non risulterebbero idonei a determinare l'annullam

ento della decisione impugnata.

Gli ermellini hanno chiarito, inoltre, come, in un giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 1137 c.c., i singoli condòmini possono volontariamente costituirsi mediante intervento adesivo autonomo, con la facoltà di coltivare il procedimento nei vari gradi anche in presenza di una rinunzia agli atti o di un'acquiescenza alla sentenza ad opera del condomino attore originario. La Cassazione ha, perciò, dichiarato inammissibile il ricorso, condannando le ricorrenti a rimborsare alla controricorrente le spese di giudizio, liquidate in euro 1.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©