Condominio

Utilizzo illegale di fondi del condominio: condannata un’amministratrice

Aveva usato per fini privati (anche per la sua famiglia) il denaro dei condomini e non aveva presentato rendiconti trasparenti

di Selene Pascasi

L'amministratore, svolgendo un ruolo simile a quello del mandatario, è tenuto ad agire con la responsabilità tipica del buon padre di famiglia. Così, nell'ipotesi di inadempimento ad uno o più degli obblighi assunti – come quando “dirotti” il denaro versato dai condòmini usandolo per fini estranei all'interesse comune – ne avrà la piena e totale responsabilità contrattuale, prima che extracontrattuale.

Del resto, è per evitare tali storture che gli si esige una gestione quanto più possibile oculata di modo che dalla contabilità siano facilmente rintracciabili entrate ed uscite riferibili ad ogni periodo di esercizio. E se ciò sarà impossibile, sarà lui a dover giustificare prelievi e relative causali per non rispondere in proprio del riscontrato ammanco di cassa. Lo scrive il Tribunale di Monza con sentenza numero 67 del 21 gennaio 2020.

I fatti
È un condominio ad aprire la controversia citando l'ex amministratrice tacciata di violazione dei doveri connessi con il suo mandato e responsabilità extracontrattuale. La donna, puntualizza, si era “macchiata” di gravi omissioni ed irregolarità sottraendo (mediante operazioni di addebito, disposizioni di bonifico ed emissione di assegni circolari o bancari) delle cospicue somme di danaro dal conto corrente condominiale per effettuare pagamenti del tutto estranei alla posizione debitoria dell'ente. Di qui, la richiesta di restituzione di più di centomila euro. Domanda estesa, peraltro, al marito e ai genitori della signora, beneficiari degli importi illecitamente sottratti al condominio.

Le colpe dell’ex amministratrice
Superate le questioni attinenti la buona fede dei soggetti coinvolti e la simulazione dei negozi sottoscritti per camuffare quelle entrate, il Tribunale si sofferma sull'azione risarcitoria integrante il diritto di credito del condominio fondata sulla cattiva gestione e la accoglie. L'ex amministratrice, premette, aveva radicalmente contravvenuto ai suoi obblighi, addirittura compiendo atti aventi rilevanza penale non solo sotto il profilo dell'appropriazione indebita ma anche sotto quello della truffa avendo predisposto una falsa contabilità al fine di rappresentare a condòmini una realtà diversa da quella reale.

Condotta che trasgrediva, in primo luogo, il rapporto di mandato con rappresentanza che lega l'amministratore al Condominio (Cassazione 10815/2000) vincolandolo, nell'espletare le sue funzioni, ad agire con la responsabilità tipica del buon padre di famiglia con piena responsabilità. E tra i casi di inadempimento agli obblighi assunti non può non rientrare l'uso personale di quanto versato dai condòmini per spese comuni.

Situazione incresciosa che si tende ad evitare pretendendo dall'amministratore una gestione trasparente delle risorse tesa a consentire ai partecipanti di poter in qualsiasi momento e senza particolari difficoltà controllare i movimenti amministrativi. Chiarezza che, difatti, nella vicenda non era stata ravvisata: l'amministratrice non aveva effettuato puntuali rendicontazioni di gestione, né predisposto, al termine dell'incarico, un conto finale completo ed esaustivo, né consegnato al professionista subentratole la documentazione necessaria per proseguire l'amministrazione.

Ad aggravare la situazione, le copiose distrazioni di soldi dal conto condominiale. La sua, quindi, era stata una gestione abusiva sotto un duplice profilo: da un lato aveva impedito la cristallina ricostruzione della contabilità comune e dall'altro le aveva permesso un illegale utilizzo di fondi comuni per finalità di arricchimento personale. Inevitabile, allora, la condanna della donna alla restituzione delle somme incamerate, al risarcimento del danno e alle spese di lite.

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