Condominio

Hanno legittimazione processuale i singoli proprietari, indipendentemente dal condominio

Ciascun condòmino è in grado di agire individualmente a tutela del bene comune

di Rosario Dolce

Non sempre per introdurre o resistere in un giudizio per questioni di interesse condominiale occorre aspettare l'amministratore o l'assemblea. Talvolta, può bastare semplicemente un condòmino di buona volontà. Nel condominio, vale il principio secondo cui l'esistenza dell'organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire in difesa dei diritti connessi alla loro partecipazione. Sul punto si è appena espressa la Cassazione con la ordinanza numero 16066 del 28 luglio 2020, con cui ha ritenuto legittima l'instaurazione del contraddittorio da parte di alcuni condòmini contro un altro, pur in assenza del condominio. Oggetto del contendere la rimozione di una canna fumaria.

La pronuncia
E' stato precisato che in tema di rapporti condominiali, nel giudizio instaurato a tutela della proprietà comune per l'eliminazione di opere abusive compiute da alcuni condòmini, non è necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri comproprietari.Ciascun condòmino, infatti, è tenuto a rispondere autonomamente dell'addebitato abuso e ciascuno dei condòmini, a tal riguardo, è in grado di agire individualmente a tutela del bene comune (in punto è stato richiamato il provvedimento numero 19329 del 07 settembre 2009).

Detto in altri termini, la legittimazione processuale spetta ai singoli condòmini se, nella lite giudiziaria, vi è un loro interesse diretto e non mediato.I condòmini detengono anche il potere di intervenire nel giudizio in cui questa difesa sia stata legittimamente assunta dall'amministratore e di avvalersi dei mezzi d'impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del condominio.

Legittimazione del singolo quando ne abbia interesse
Ma anche qui, il principio – secondo un filone giurisprudenziale definito di “maggioranza” - trova applicazione relativamente alle controversie che, avendo ad oggetto non diritti su un servizio comune ma la sua gestione, sono intese a soddisfare esigenze soltanto collettive della comunità condominiale o la riscossione delle somme dovute in relazione a tale gestione da ciascun condomino.In tali controversie, per come argomentato, non vi sarebbe correlazione immediata con l'interesse esclusivo di uno o più partecipanti, bensì con un interesse direttamente collettivo e solo mediatamente individuale al funzionamento e al finanziamento corretti dei servizi stessi.Ergo, in questo caso, la legittimazione ad agire e ad impugnare spetterebbe esclusivamente all'amministratore, sicché la mancata impugnazione della sentenza da parte di quest'ultimo escluderebbe la possibilità per il condomino di impugnarla.

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