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Assemblea mancata a causa del Covid-19, quali sono le conseguenze?

Cosa avviene se, per il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, non sia stato possibile tenere l'assemblea per l'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore?

di Antonio Scarpa

La domanda

Cosa avviene se, per il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, non sia stato possibile tenere l’assemblea per l’approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore?

A cura di Smart24 Condominio

L'assemblea con la presenza fisica dei condomini è stata inizialmente posta nell'impossibilità di tenersi per effetto delle disposizioni dei d.P.C.M. adottati sulla base del d.l. n. 6/2020. Di seguito, il d.l. 16 maggio 2020, n. 33, per il periodo dal 18 maggio al 31 luglio 2020, pur continuando a vietare gli assembramenti, ha espressamente consentito, relativamente alla cd. “Fase 2”, lo svolgimento di riunioni, contestualmente disponendo, però, che queste si possano tenere ove sia garantito il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Una strada alternativa praticabile è quella dello svolgimento dell'assemblea da remoto, consentendo l'intervento ai condomini mediante mezzi di telecomunicazione. È ben possibile, tuttavia, che le assemblee condominiali, durante la vigenza dello stato di emergenza connesso all'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, non si siano potute svolgere, non potendosi disporre di locali o spazi adeguati tali da assicurare il mantenimento della distanza, né potendosi allestire collegamenti da remoto; è altresì probabile che le assemblee, seppur convocate, non abbiano conseguito le maggioranze stabilite dall'art. 1136 codice civile.

Senonché, l'art. 1130, n. 1), del Codice civile vincola l'amministratore a convocare l'assemblea annualmente per l'approvazione del rendiconto condominiale. L'art. 1130, n. 10), codice civile aggiunge che l'amministratore deve redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e che deve convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni . L'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale costituisce, d'altro canto, una delle fattispecie esemplificative di gravi irregolarità che legittimano la revoca dell'amministratore, ai sensi dell'art. 1129, comma 12, n. 1), codice civile.

Per non incorrere nella revoca, l'amministratore dovrà quindi dimostrare quanto meno di aver convocato l'assemblea, in condizioni di sicurezza, entro centottanta giorni dalla chiusura della gestione, predisponendo gli opportuni accorgimenti o garantendo interventi mediante strumenti di telecomunicazione.D'altro canto, seppure l'amministratore abbia del tutto omesso la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale durante lo stato di emergenza connesso all'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, la sua revocabilità, ai sensi dell'art. 1129, comma 12 n. 1) codice civile, non appare affatto scontata.

Il Tribunale, adito con eventuale domanda di revoca da un condominio, dovrà comunque accertare la sussistenza in concreto della lesione del vincolo fiduciario tra amministratore e condominio, e se, dunque, la mancata convocazione dell'assemblea per approvare il rendiconto giustifichi la risoluzione immediata dell'incarico, considerando pure che l'art. 91, comma 1, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, dispone che “il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.

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