Condominio

L’amministratore non può confondere i patrimoni dei diversi condomìni gestiti

Il reato commesso è l’appropriazione indebita

di Giulio Benedetti

L'articolo 1129, comma settimo, Codice civile obbliga l'amministratore a fare transitare le somme , ricevute a qualsiasi titolo dai condòmini o da terzi e quelle erogate per conto del condomino, su uno specifico conto corrente intestato al condominio. Quindi tanti condominii amministrati , tanti conti correnti intestati a ciascun condominio e l'amministratore deve adottare un'amministrazione a compartimenti stagni , in modo da evitare indebite compensazioni tra i medesimi.

Si può chiedere la revoca
L'inosservanza della norma costituisce una grave irregolarità che legittima i condòmini a chiedere al tribunale la revoca del professionista. Pertanto l'amministratore di più condominii deve operare attraverso altrettanti conti correnti , ma non deve fare confusione tra i medesimi , altrimenti compie il reato di appropriazione indebita aggravata.

La pronuncia in esame
E' il principio di diritto affermato dalla corte di Cassazione (ordinanza 17746/2020) che ha dichiarato inammissibile il ricorso contro una sentenza di condanna di un amministratore per questo reato. In particolare la Corte di appello accertava che il medesimo aveva operato prelievi di somme dai conti correnti condominiali per soddisfare le esigenze di altri condominii e così aveva determinato la confusione dei patrimoni amministrati e l'impossibilità di verificare la trasparenza della contabilità .

Inoltre non consegnava la documentazione contabile al nuovo amministratore e non risarciva il danno. In verità l'amministratore , mediante prelievi allo sportell o e con i bonifici, aveva causato un danno di ottomila euro ai condòmini , non li aveva mai restituiti e tale condotta provava la sua mancanza di buona fede ed attestava che il suo modo di operare non era solo il frutto di una disordinata gestione dei conti.

L’appropriazione indebita
Per la Cassazione l'articolo 646 Codice penale, disciplinante l'appropriazione di denaro, riguarda il trasferimento del mero possesso e non quello della proprietà. Tale trasferimento si verifica nei casi di consegna di denaro , come avviene nel condominio, con l'espressa limitazione al suo uso o con un preciso incarico di dare allo stesso una specifica destinazione o di impiegarlo per un determinato uso. In questi casi il possesso del denaro non conferisce all'amministratore il potere di compiere atti di disposizione non autorizzati o, comunque, incompatibili con il diritto dei condòmini e , se ciò avvenga, commette il delitto di appropriazione indebita. Per queste ragioni la Corte di Cassazione condannava il ricorrente al pagamento di euro tremila alla cassa delle ammende.

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