Condominio

Chi è stato avvisato dell’assemblea non può impugnare per omessa convocazione

La delibera è inoltre da ritenersi annullabile non nulla quando alcuni condomini non sono stati convocati

di Michele Orefice

La Corte di Cassazione – seconda sezione civile, con sentenza numero 10071/20 del 28 maggio 2020 ha stabilito che, in caso di mancata convocazione di un condomino, la legittimazione ad agire per far valere il vizio di annullabilità della delibera condominiale approvata in assenza dell'avente diritto a parteciparvi non spetta genericamente a tutti i condòmini, ma è riservata soltanto a chi non ha ricevuto l'avviso di convocazione, essendo lui l'unico a poter dimostrare l'interesse qualificato ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che la delibera genera nei suoi confronti, in termini di diritti e obblighi da essa derivanti.

Le decisioni di primo e secondo grado
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 24 maggio 2017 confermava la sentenza del Tribunale di Palermo – sezione staccata di Bagheria, che aveva dichiarato la nullità della delibera condominiale e del relativo riparto spese approvato per il rifacimento del lastrico solare, a causa della mancata convocazione dei proprietari del piano terra dell'edificio, accogliendo l'istanza di due condòmini che erano stati regolarmente convocati all'assemblea di condominio in cui si approvava tale delibera.

Secondo la Corte di appello, sulla scorta dell'orientamento dalla Corte di Cassazione a sezioni unite - sentenza 4806 del 07 marzo 2005 - la delibera era annullabile su istanza dei due condòmini che avevano proposto l'impugnazione, in quanto questi condòmini potevano agire per farla annullare, nel termine dei trenta giorni, di cui all'articolo 1137 del Codice civile. Il condominio, all'esito del giudizio della Corte di appello, proponeva ricorso in Cassazione, al quale resistevano, con controricorso, i due condòmini istanti, che avevano avuto ragione nei primi due gradi di giudizio.

I motivi del ricorso in Cassazione
Il condominio, fondava il ricorso su tre motivi, deducendo la violazione e falsa applicazione di norme, in relazione all'articolo 360 commi 1 e 3 del Codice di procedura civile, per vizio di motivazione della sentenza della Corte di appello, che aveva omesso di chiarire su quali prove si basasse il proprio convincimento, all'esito dell'avvenuto accertamento, in corso di causa, della regolarità dell'avviso di convocazione dell'assemblea inoltrato agli istanti, che avevano avuto piena conoscenza dell'avviso di convocazione.

Poi, con il secondo motivo, il condominio eccepiva, che la Corte aveva erroneamente ritenuto i magazzini del piano terreno come facenti parte dell'edificio, ed infine, con il terzo e più importante motivo del ricorso, lo stesso condominio rilevava una falsa applicazione degli articoli 1137, 1441, 1446 e 1324 del Codice civile, eccependo che non poteva essere ammessa la legittimazione ad impugnare la delibera condominiale da parte dei due condòmini istanti, per un dichiarato difetto di convocazione relativo ad altri condòmini.

In particolare, veniva evidenziato come il condomino regolarmente convocato non poteva essere legittimato ad impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, trattandosi di un vizio inerente l'altrui sfera giuridica, con la conseguenza che, in questi casi, la legittimazione spetta soltanto al condomino non convocato, essendo questi l'unico ad avere interesse all'annullamento.

Il ragionamento della Cassazione
La Corte di Cassazione riteneva il terzo motivo fondato stabilendo che la delibera non poteva essere impugnata per difetto di convocazione di altro condomino, trattandosi di un vizio inerente l'altrui sfera giuridica, così come confermato dall'interpretazione della stessa Cassazione – seconda sezione civile, con sentenza 23903 del 23 novembre 2016.

Al riguardo la Corte di Cassazione, condividendo il principio espresso in precedenza dalla stessa Corte a sezioni unite, con sentenza 4806 del 07 marzo 2005, ha stabilito che la mancata comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta l'annullabilità della delibera approvata e non la nullità della stessa, con la conseguenza che tale delibera può essere impugnata soltanto dal singolo condomino non convocato, quale unico soggetto legittimato ad agire ai sensi degli articoli 1441 e 1324 del Codice civile.

Ciò in quanto l'interesse ad agire, per far valere il vizio di annullabilità e non di nullità della delibera condominiale, non può limitarsi ad un interesse generico a far invalidare la delibera o ad un'astratta pretesa di mancanza di conformità alla legge, trattandosi, invece, di un interesse qualificato a far cessare gli effetti che la stessa delibera produce a carico del soggetto legittimato ad agire, in termini di diritti e obblighi derivanti dalle decisioni assunte in assemblea.

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