Condominio

Morte del condomino: per l’amministratore nessun obbligo di cercare gli eredi

È l’erede stesso a dover comunicare di essere subentrato nella proprietà dell’appartamento

di Giovanni Iaria

L'erede che non abbia comunicato all'amministratore il decesso del condòmino e il suo subentro nella proprietà di quest'ultimo, non può lamentarsi di non essere stato regolarmente convocato alle assemblee impugnando le relative delibere con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per l'omesso pagamento delle spese condominiali. Lo ha affermato il Tribunale di Roma con la sentenza 6847/2020, depositata il 4 maggio 2020.

I fatti
Un condòmino si opponeva ad un decreto ingiuntivo ad esso notificato dal condominio per il mancato pagamento delle spese condominiali, deducendo la nullità delle delibere sulla scorta delle quali era stato ottenuto il decreto ingiuntivo e la nullità e/o l'annullamento di quest'ultimo con conseguente rigetto della richiesta di pagamento. In subordine, chiedeva al Tribunale di dichiarare prescritti i crediti azionati con il decreto ingiuntivo. Secondo il condòmino opponente, le delibere con le quali erano state approvate le spese ingiunte erano nulle per non essere stato convocato alle assemblee e non aver mai ricevuto i relativi verbali.

Nel costituirsi in giudizio il condominio chiedeva il rigetto dell'opposizione ritenendo corretta la convocazione delle assemblee nelle quali erano stati approvati i bilanci contenenti le spese condominiali richieste con il decreto ingiuntivo, eccepiva l'intervenuta decadenza del condòmino ingiunto dal diritto di impugnare le suddette delibere e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito azionato.

La decisione
Il Tribunale ha dato torto al condòmino e nel confermare il decreto ingiuntivo opposto ha osservato che è onere dell'erede informare l'amministratore del condominio sull'avvenuto decesso del condòmino e il suo subentro nella titolarità del diritto di proprietà sull'unità immobiliare di quest'ultimo.

Nel caso di decesso del condòmino, ha continuato il giudicante, la notizia dell'apertura della successione e la relativa denuncia, che non comporta accettazione dell'eredità, non sono sufficienti per individuare sia i chiamati all'eredità sia gli eredi e non rientra tra i doveri dell'amministratore procedere alla nomina di un curatore dell'eredità giacente.

Fino a quando gli eredi non gli comunicano la loro qualità, ha concluso il giudice capitolino, l'amministratore, pur essendo a conoscenza del decesso di un condòmino, non è obbligato ad effettuare alcuna ricerca degli eredi ed invierà gli avvisi di convocazione delle assemblee all'ultimo domicilio noto del defunto, dove potrebbe essere rinvenuto qualcuno, successore oppure no del defunto, che possa portare l'avviso a conoscenza degli interessati, anche se il soggetto che lo riceve lo faccio o meno effettivamente pervenire agli eredi.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©