Condominio

Covid-19, l’amministratore che applica i protocolli non risponde dell’infortunio del dipendente

Lo precisano due circolari Inail ed una pronuncia della Cassazione

di Giulio Benedetti

La normativa di sicurezza sul lavoro emanata per contrastare l’ epidemia ha allarmato gli amministratori di condominio per quanto riguarda la loro responsabilità civile e penale nel caso di infortunio da Covid -19 incorso al dipendente. In tale caso è stata paventata una responsabilità oggettiva del datore di lavoro . Tale ipotesi è stata esclusa dall'Inail con due interventi interpretativi.

Le circolari Inail
La circolare n. 20 del 13 maggio 2020 richiama l'articolo 42, comma primo, del Dl 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge 27/2020 e prevede la sospensione di diritto del decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'Inail dal 23 febbraio 2020 sino al 1° giugno 2020 e che il decorso dei termini , pertanto, riprenda a decorrere da questa ultima data. Ne consegue che gli adempimenti ed i termini della circolare sono sospesi per uguale periodo.

La circolare n. 22 del 20 maggio 2020 chiarisce che la denuncia per un infortunio da Covid -19 non implica , in modo automatico, la responsabilità penale e civile del datore di lavoro per i fatti denunciati. In verità è compito dell'autorità giudiziaria accertare , secondo i codici di rito, i fatti posti a fondamento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro senza che possa affermarsi un automatismo tra queste fattispecie e le ipotesi di ristoro contemplate dall'Inail. In particolare la circolare afferma che il diritto alle prestazioni dell'Inail non assume rilievo per sostenere l'accusa nel giudizio penale.

Neppure l'ammissione alla tutela assicurativa di un evento di contagio può rilevare per riconoscere la responsabilità civile del datore di lavoro , poiché, al tal fine , il giudice deve accertarne la colpa. L'articolo 2087 Codice civile afferma che l'imprenditore è tenuto ad adottare , nell'esercizio dell'impresa, le misure che , secondo le particolarità del lavoro , l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore. Quindi il riferimento ai protocolli di sicurezza è il discrimine per stabilire la responsabilità dell'amministratore condominiale che sarà sussistente solo in caso di violazione colposa.

La giurisprudenza della Cassazione
La Cassazione ( sentenza 3282/2020) non interpreta l'articolo 2087 Codice civile in modo restrittivo , ovvero che il datore di lavoro debba creare il “rischio zero” , quando il pericolo, per il tipo di lavorazione adottato, non possa essere eliminato. Infatti solo perchè si è verificato un danno non può affermarsi , in modo automatico, l'inadeguatezza delle misure adottate. In tale caso il giudice dovrà accertare che la lesione del lavoratore derivi casualmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge, o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche relative al lavoro svolto.

Per la Corte di Cassazione non si può pretendere dal datore di lavoro l'adozione di strumenti atti a fronteggiare qualsiasi evenienza che sia fonte di pericolo per l 'integrità psico- fisica del lavoratore. La conseguenza , non consentita dall'articolo 27 della Costituzione, che, richiede sempre la coscienza e la volontà (dolosa o colposa) della condotta del reo, poiché la responsabilità penale è personale, è che sarebbe attribuibile al datore di lavoro qualunque evento lesivo , anche se imprevedibile o inevitabile, a titolo di responsabilità oggettiva, non consentita .

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