Condominio

Modifiche sui termini nel Dl Rilancio: ora la sospensione vale solo per le querele

Efftti sui processi per appropriazione indebita da parte dell’amministatore

di Rosario Dolce

Si infittiscono le trame sulle norme del Dl Rilancio che interessano il condominio. L' articolo 212 ter della bozza, recante «Modifiche all'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18», è stato appena cambiato, stralciando la precedente disposizione sui termini sostanziali, con una nuova la quale (articolo 219 della bozza) prevede che “Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del Codice penale”.

In sostanza, il governo ha deciso di sospendere solamente il termine per proporre querela, previsto dalla norma di cui sopra nei seguenti termini (per cui “Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato”), visto le incertezze legate, anche qui, sulla relativa natura sostanziale o processuale (cfr, anche articolo 346 CPP).

Quella sulla sorte dei “termini” previsti nella disciplina sostanziale– tra cui ricadrebbe, secondo un filone interpretativo, anche quello di cui all'articolo 1137 codice civile (in tema di impugnazione delle delibere assembleari) – sta finendo per diventare un vero e proprio rompicapo.

Mette conto rammentare che il comma 8 dell'articolo 83 aveva, infatti, precisato che: “Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 che precludano la presentazione della domanda giudiziale e' sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi”. Per cui l'avverbio esclusivamente condurrebbe a ritenere che, in caso di alternativa, quale ad esempio la comunicazione dell'istanza di mediazione alla propria controparte, il termine non potrebbe ritenersi sospeso. Non ci resta, a tal punto, che aspettare, auspicando il ripristino della stesura testo originale, non fosse altro che per dovuta chiarezza e coerenza normativa.

L’unica disposizione che faceva cenno a essi era quella contenuta nell'articolo 10 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, a mente del quale «Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attivita' lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonche' dei termini per gli adempimenti contrattuali e' sospeso dal 22 febbraio 2020 fino al 31 marzo 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove la decorrenza del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine del medesimo periodo. Sono altresi' sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonche' i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali».

La norma, tuttavia, riguarda solo il territorio compreso nella zona rossa e, in quanto tale, non sarebbe stata estesa all'intero territorio nazionale.

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