Condominio

Tari non pagata: multa al 30% anche senza «bolletta»

di Luigi Lovecchio

Il versamento della Tari avviene su autoliquidazione e non su liquidazione d’ufficio. Ne consegue che è legittima l’irrogazione della sanzione del 30% nel caso in cui il contribuente non versi l’importo dovuto alle scadenze prestabilite dal Comune. L’affermazione, per certi versi disorientante, è contenuta nella sentenza 70/2020 della Ctp di Parma (presidente Parmeggiani, relatore Larini).

Un contribuente veniva raggiunto dal sollecito di pagamento della tassa rifiuti, conseguente a un avviso bonario non pagato, nel quale si avvertiva che in caso di inadempienza, decorsi 60 giorni dalla notifica del sollecito, sarebbe stata irrogata la sanzione del 30 per cento.

Mancava l’avviso
Il contribuente impugnava il sollecito, eccependo la mancata notifica dell’avviso di pagamento propedeutico. Il soggetto gestore del servizio rifiuti, nella sua qualità di incaricato della applicazione del tributo, si difendeva sostenendo tra l’altro che il pagamento della tassa avviene su autoliquidazione. Questo significa che il soggetto passivo è tenuto a calcolare per suo conto l’importo da pagare e a rispettare le scadenze dettate nel regolamento comunale. L’avviso bonario o di pagamento, pertanto, avrebbe solo la funzione di facilitare il compito del contribuente. La Ctp di Parma ha accolto la tesi del gestore e ha pertanto respinto il ricorso.

Non c’è una regola generale
In materia di prelievo sui rifiuti, la normativa di riferimento non prevede una regola generale. In particolare, l’articolo 1, comma 688, legge 147/2013, si limita a disporre che le scadenze di pagamento siano decise dal Comune con almeno due rate semestrali, senza altra precisazione. Si ricorda in proposito che in caso di autoliquidazione il contribuente deve per l’appunto determinare da sé l’importo da pagare e effettuare il versamento alle scadenze stabilite dall’ente (ad esempio, l’Imu).

Se invece è prevista la liquidazione d’ufficio, il contribuente deve attendere la ricezione degli avvisi di pagamento del Comune. La scelta tra l’una e l’altra modalità è rimessa al regolamento locale. L’ipotesi più frequente nella pratica è la liquidazione d’ufficio, anche in considerazione delle complessità di calcolo del tributo, fondato su di una pluralità di variabili (numero occupanti e metri quadrati ovvero indici di produttività). Se viene scelta l’autoliquidazione, la regola è che se non si paga alle scadenze prestabilite si incorre in sanzione.

Nel caso affrontato in sentenza, pare di capire che il Comune abbia adottato una forma ibrida. Si legge infatti che il contribuente, dopo aver ricevuto e ignorato un avviso bonario, è stato raggiunto da un sollecito, regolarmente notificato. Tale sollecito, inoltre, non conteneva l’irrogazione della sanzione ma l’avvertimento che, in caso di omissione nei 60 giorni dalla notifica, sarebbe stata comminata la sanzione del 30 per cento.

Si tratta, dunque, di una soluzione verso l’autoliquidazione “soft”, anche se per una valutazione completa occorrerebbe leggere l’intero regolamento comunale. La procedura adottata appare comunque abbastanza singolare, poiché l’atto impositivo, di regola, irroga o non irroga la sanzione e qualora se ne minacci l’irrogazione, se del caso, viene poi emesso un ulteriore provvedimento sanzionatorio. Va altresì osservato come l’iter in esame in realtà non si discosti da quello valevole in ipotesi di liquidazione d’ufficio, così giustificandosi una certa confusione tra gli operatori.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©