Condominio

Il balcone crea una servitù di veduta che non può essere impedita da una veranda

Quest’ultima consiste nel diritto per il proprietario del fondo dominante di osservare e affacciarsi sul fondo del vicino

di Rosario Dolce

La costruzione di balconi e verande è idonea a configurarsi quale indice della sussistenza di una servitù apparente di veduta a carico degli appartamenti al pian terreno e a vantaggio di quelli al primo. Il vicino, pertanto, ha diritto ad affacciarsi e a godere della vista. No alle verande che, debordando dal balcone, ostruiscono la veduta. Questo in estrema sintesi il principio espresso dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 7783 del 10 aprile 2020.

Destinazione del padre di famiglia
L'istituto che viene richiamato, è quello della «destinazione del padre di famiglia» che si verifica quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù (articolo 1062 Codice civile).

Secondo questi termini, una servitù può essere acquistata per destinazione del padre di famiglia quando vi siano segni che si concretizzano in opere – artificiali o naturali – di natura permanente, obiettivamente destinate all'esercizio di essa eche rivelino, in maniera non equivoca, l'esistenza del peso che grava sul fondo servente (Cassazione 1510/1980). In altre parole è richiesta l'esistenza dell'opera, non l'esercizio dello stato di servizio. Non è pertanto necessaria la presenza di opere in tutto rifinite (Cassazione 3751/1975).

Sulla scia di ciò è stato chiarito che l'esistenza di aperture nel muro, sebbene prive della intelaiatura, ma che rivelino, in modo palese, la specifica e normale funzione di consentire l'esercizio della veduta sulfondo del vicino deve considerarsi sufficiente a creare di fatto quella situazione che occorre per dare vita alla costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia.

Non è importante l'esercizio della servitù
Non occorre una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio tra i due fondi, essendo, invece, sufficiente la presenza di segni visibili, precisi ed inconfondibili, che valgano a rilevare, obiettivamente ed in modo non equivoco, la destinazione dell'opera all'esercizio della servitù (Cassazione 2213/1964).

Conclusione
Deve, pertanto, riconoscersi la possibilità della costituzione ai sensi dell'articolo 1062 Codice civile di una servitù di veduta da una terrazza, sebbene l'opera, al momento della separazione, sia in tale stato da non potersi utilizzare. In tal senso non è necessaria e indispensabile neppure la presenza di un terrazzo o balcone praticabile, accessibile e munito di idoneo parapetto.

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