Condominio

Sanificare le parti comuni: quando è d’obbligo e come si sceglie l’impresa

L’amministratore, se viene a sapere di casi di contagio nel condominio, deve fare eseguire la sanificazione. L’intervento può anche essere ingiunto dal Sindaco

di Giulio Benedetti

La sanificazione delle parti comuni del condominio è una scelta fondaentale in questo momento. Nella lotta al coronavirus, però, bisogna fare attenzione all’impresa e alle sue caratteristiche.

L'art. 4 del Dl 19/2020 riforma completamente il sistema delle sanzioni e dei controlli previsti dal precedente Dl 6/2020 , abroga le norme precedenti e richiama l'art. 260 del Rd 1265/1934, la cui sanzione è aumentata con la punizione da tre a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000, i reati permangono e non sono sostituiti da sanzioni amministrative.

La sanzione penale dell'art. 260 del Rd 1265/1934 si applica alle persone, sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus, che violino il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora . Qualora tale condotta, nei casi più gravi, configuri un delitto colposo per la salute pubblica si applicano le pene severe previste dall'art. 452 c.p., che consentono l'arresto, il fermo e l'irrogazione delle misure cautelari personali.

I doveri dell’amministratore
Fatta questa premessa l'amministratore, quando venga a conoscenza di casi di contagio da coronavirus nel condominio deve fare eseguire l'attività di sanificazione delle parti comuni. Inoltre tale intervento può essergli ingiunto , con un'ordinanza contingibile ed urgente , dal Sindaco al quale l'amministratore deve rendere conto degli interventi eseguiti.

La privacy
Non tutte le norme relative alla privacy sanitaria non possono essere invocate durante la emergenza sanitaria perchè le stesse «sono funzionali alla garanzia in ambito sanitario , che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità della persona fisica , con particolare riguardo alla riservatezza ed all'identità personale». (C.Cass. sent. n. 8415/2020). La sentenza sostiene che le norme sulla privacy tutelano il paziente e non possono essere invocate quando questi chiede la certificazione medica che ne attesti lo stato di salute per gli usi consentiti dalla legge. Il principio vale anche per lo svolgimento dell'attività di sanificazione negli edifici.

Requisiti dell’impresa
L'impresa incaricata per la sanificazione deve rivestire precisi requisiti professionali che l'amministratore ha l'obbligo di verificare attraverso l'acquisizione dei seguenti documenti: l'iscrizione , per l'attività di sanificazione, alla camera di commercio, l'attestazione della informazione e della formazione dei lavoratori (articoli 36 , 37, 227 del Dlgs 81/2008), le schede dei prodotti utilizzati , il documento di valutazione dei rischi.

Il datore di lavoro, secondo il d.lgs. n. 81/2008, deve valutare la protezione dei lavoratori dagli agenti chimici, mediante un apposito documento nel quale sono indicate le proprietà pericolose dei prodotti impiegati , le misure specifiche di protezione e di prevenzione , le disposizioni in caso di incidenti.

Tutti questi documenti non sono soltanto di natura cartacea, ma devono corrispondere alle misure di sicurezza realmente adottate nei confronti dei lavoratori, dei condòmini, dell'amministratore, dei cittadini.

L’amministratore, per compiere la sanificazione nel condominio deve rivolgersi a professionisti qualificati, i cui requisiti siano verificabili, perché l'attività non sia improvvisata e non metta in pericolo le persone.

Documentazione alla Asl
Infine, deve notarsi che l'amministratore , al termine delle attività compiute, deve documentarle alle autorità sanitarie, al sindaco ed ai condòmini. Le spese della sanificazione rispondono a un'assoluta urgenza e come tali non necessitano l'autorizzazione preventiva assembleare, salvo l'obbligo di rendiconto da parte dell'amministratore condominiale.
Giulio Benedetti.

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