Condominio

Legittima la querela del singolo condomino per violazione delle parti comuni

Nel caso in esame invece l’imputato riteneva possibile solo la presentazione da parte dell’amministratore

di Giovanni Iaria

Anche il singolo condòmino e non solo l'amministratore è legittimato a presentare la querela per violazione di domicilio a tutela dei beni condominiali. Lo ha affermato la terza sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza 49392/2019, pubblicata il 5 dicembre 2019.

I fatti
Nella fattispecie, un uomo dopo essersi introdotto senza autorizzazione nell'androne di un condominio e successivamente nell'ascensore del palazzo, mostrava i genitali ad una condòmina. Il processo instaurato a seguito della denuncia di quest'ultima, si concludeva con la condanna dell'imputato per atti osceni e al risarcimento dei danni in favore della vittima, costituitasi parte civile.

Le pronunce di primo e secondo grado
La sentenza di primo grado veniva impugnata dall'imputato il quale chiedeva di essere assolto, sostenendo che l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita in assenza di querela anche da parte del condominio.

L'eccezione formulata dall'imputato non veniva accolta dalla Corte di Appello, la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava l'imputato anche per il reato di violenza privata ai sensi dell'articolo 610 del Codice penale.

Il ricorso alla Suprema corte
La sentenza della Corte di appello veniva impugnata innanzi alla corte di Cassazione dall'imputato il quale deduceva, fra l'altro, che la violazione di domicilio era una violazione semplice, qualificabile ai sensi dell'articolo 614 Codice penale, comma 1, in quanto non commessa con violenz a sulle cose o sulle persone e ribadiva che la querela, nel caso di pertinenza condominiale doveva essere proposta non solo dalla vittima ma anche dal condominio.

La decisione della Superma corte
La Cassazione, dopo aver premesso che non sussisteva alcun dubbio sulla commissione da parte dell'imputato del reato di violazione di domicilio e che l'articolo 614 del codice penale ingloba nella nozione di “domicilio”, l'abitazione altrui, quale luogo di privata dimora, e le relative appartenenze, ha rigettato le motivazioni dell'imputato in merito alla violazione di domicilio.

Per quanto riguarda il soggetto legittimato alla presentazione della querela, secondo la Cassazione, non c’è nessun motivo ostativo alla tutela del singolo condomino in sede penale rispetto al reato di violazione di domicilio quando, come nella specie, l'imputato si era introdotto, contro la volontà del soggetto che disponeva del diritto, nel fabbricato, occupando l'androne condominiale e le scale.

Il singolo condomino, ha concluso, è certamente titolare del diritto e come tale ha una legittimazione, quanto meno concorrente con quella dell'amministratore, a presentare la querela.

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