Condominio

Covid - 19: dipendenti del condominio sotto tutela dell’amministratore

I decreti del governo riguardano anche i lavoratori del condominio per i quali non è possibile lo smart working

di Giulio Benedetti

Il protocollo condiviso tra il Governo e le organizzazioni sindacali del 14 marzo, sottoscritto in conformità al Dpcm dell’11 marzo 2020, si applica anche al condominio, luogo di vita e di lavoro, quale norma regolamentare del dlgs n. 81/2008, riferibile (art. 3) a tutte le attività lavorative che vi svolgono.

Rarefazione presenze e lavoro in sicurezza
Il condominio contempla lo svolgimento di attività lavorative per le quali non è facilmente applicabile il lavoro agile, ma è comunque necessaria la rarefazione delle presenze nel luogo di lavoro ed il suo svolgimento in sicurezza .

Il principio generale è che l'attività lavorativa possa essere svolta in presenza di condizioni che assicurino a tutte le persone adeguati livelli di protezione. Tra le norme sicuramente adottabili ci sono quelle relative alla informazione di tutti, lavoratori e condòmini, mediante l'affissione nei luoghi di accesso comune dei depliants informativi contenenti l'indicazione dell'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o di altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia o l'autorità sanitaria.

Le comunicazioni di rischio all’amministratore
Molto importante è la necessità dell'indicazione del divieto di ingresso nel condominio e dell'obbligo di indicare se sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive nei 14 giorni precedenti) in presenza delle quali ogni soggetto deve stare al proprio domicilio e deve informare il medico di famiglia e le autorità sanitarie. Il lavoratore del condominio deve comunicare all'amministratore la presenza di tali condizioni di rischio.

I compiti dell’amministratore
Durante il periodo emergenziale , previsto dai decreti 6/2020, 14/2020 e dal Dpcm 11 marzo 2020, l'amministratore deve :

* vietare l'accesso al condominio di lavoratori in presenza di condizioni di rischio;

*fare riferimento al dec reto 6 del 23 febbraio 2020 in relazione alla necessità di mantenere un metro di distanza tra le persone ed il divieto di aggregazione tra le stesse;

*informare i lavoratori, in presenza delle condizioni di rischio, che saranno temporaneamente isolati e forniti di mascherine e non dovranno recarsi al pronto soccorso, ma dovranno avvisare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni;

*obbligare i lavoratori ad adottare tutte le precauzioni igieniche , in particolare quelle sul lavaggio delle mani ;

*mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani ;

*raccomandare la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone;

* fornire ai lavoratori le mascherine ed i guanti di protezione;

*scaglionare gli ingressi nel condomino, in modo da evitare assembramenti;

* informare le persone che lavorano nel condominio sulle procedure di sicurezza da adottare in presenza di sintomi della malattia da coronavirus;

*indicare alle persone che svolgono attività lavorativa nel condominio orari di ingresso di entrata e di uscita in modo da evitare contatti nelle zone comuni ;

* dedicare , quando possibile, una porta di entrata ed una di uscita dal condominio ;

* garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

Gli amministratori di condominio dovranno applicare integralmente l'accordo per le parti che si riferiscono alle modalità di accesso dei fornitori esterni, della pulizia e sanificazione del condominio.

Il contenuto dell'accordo è esplicativo degli obblighi del datore di lavoro già contemplati dal dlgs 81/2008 in materia di valutazione del rischio (articoli 18,28), di informazione e formazione dei lavoratori (articoli 36,37).

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