Condominio

Amministratori e condominio, proroghe e contributi nel nuovo decreto «cura Italia»

di Saverio Fossati

Non mancano le norme dedicate alla tipologia professionale dell’amministratore condominiale nel decreto “cura Italia” ( decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 17-03-2020 ). Alcune lo coinvolgono direttamente in quanto professionista, altre come gestore del condominio e quindi dei rapporti di lavoro dei dipendenti del condominio.

Ritenute e contributi
Sospeso il versamento delle ritenute d'acconto dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 1° giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 1° giugno 2020.

Premio ai lavoratori dipendenti che restano in sede
Ai portinai ed ad altri dipendenti del condominio, titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedano un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro mensili, cioè 3,33 euro per ognuno dei giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro in marzo. Il premio verrà corrisposto dai datori di lavoro (il condominio) ma, dato che non effettua ritenute sul lavoro dipendente,non potrà recuperarlo fiscalmente

Sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato
Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Dipendenti con figli
A decorrere dal 5 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non
superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni. In alternativa alla prestazione predette e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate.

Sono congelati tutti gli adempimenti fiscali con scadenza tra l' 8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 1° giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 1° giugno 2020

Professionisti e studio
Per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro ai professionisti è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Il condominio è escluso da questa possibilità ma non lo è l’amministratore relativamente allo studio.

600 euro ai professionisti
Ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data e iscritti alla gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 600 euro.

Fondo mutui prima casa
Per un periodo di 9 mesi dal provvedimento l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e il 21 febbraio 2020, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus; Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

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