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Chi paga i danni per la malattia della condomina privata dell’ascensore?

Una condomina, a seguito del rifiuto dei condomini d'installare un ascensore esterno, salendo le scale (terzo piano di quattro) si è ammalata di fibrillazione atriale e adesso è in cura costante per il cuore. L'amministratore o i condòmini devono un risarcimento per questa sopravvenuta patologia? Inoltre, la comdomina può far installare ugualmente l'ascensore? E le spese per la costruzione dello stesso sono fiscalmente detraibili?

di Raffaele Cusmai

La domanda

Una condomina, a seguito del rifiuto dei condomini d'installare un ascensore esterno, salendo le scale (terzo piano di quattro) si è ammalata di fibrillazione atriale e adesso è in cura costante per il cuore. L'amministratore o i condòmini devono un risarcimento per questa sopravvenuta patologia? Inoltre, la comdomina può far installare ugualmente l'ascensore? E le spese per la costruzione dello stesso sono fiscalmente detraibili?

A cura di Smart24 Condominio

La disciplina codicistica riguardante l'installazione ex novo di un impianto di ascensore, rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 1120 c.c., è stata modificata dall'art. 2, L. 9 gennaio 1989 n. 13 e s.m.i., recante norme per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche egli edifici privati, che prevede la possibilità per l'assemblea condominiale di approvare le innovazioni preordinate a tale scopo con le maggioranze indicate nell'art. 1136 comma 2 e 3 c.c. in deroga all'art. 1120, comma 1, che richiama il comma 5 dell'art. 1136 e, quindi, le più ampie maggioranze ivi contemplate.

La disposizione menzionata prevede, inoltre, che, nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni dirette ad eliminare le barriere architettoniche, i portatori di handicap o chi li rappresenta legalmente possono installare, a proprie spese, “servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili”.

La Suprema Corte, interpretando estensivamente tale norma ha, peraltro, stabilito che “l'installazione di un ascensore realizzata su parte di aree comuni, allo scopo dell'eliminazione delle barriere architettoniche, deve considerarsi indispensabile ai fini dell'accessibilità dell'edificio e della reale abitabilità dell'appartamento, e rientra, pertanto, nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell'art. 1102 c.c.” (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 09/03/2017, n. 6129).

Si può, inoltre, concludere che, essendo l'opposizione del condominio, ovvero l'inerzia dell'amministratore un fatto potenzialmente idoneo a ledere, oltre ai diritti del condomino sulla cosa di proprietà, anche i suoi diritti alla salute ed alla libertà personale, in ragione dell'età o della presenza di eventuali patologie, ciò possa comportare, ove ricorrano tali ulteriori circostanze, l'imputabilità diretta di tale comportamento al condominio stesso.

Infine, si precisa che le spese di installazione di ascensori, in quanto interventi di manutenzione straordinaria, beneficiano, ex art. 16-bis D.P.R. n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi), di una detrazione dall'Irpef del 50% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a € 48.000 per unità immobiliare, sino al 31 dicembre 2020.

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