Condominio

Quando i lavori sul terrazzo di proprietà esclusiva vanno autorizzati dal condominio

Questo nel caso in cui comportino una modifica di gronda, cornicione o ringhiera e dunque incidano sulle parti comuni

di Annarita D’Ambrosio

Alla Suprema Corte si erano rivolti due condòmini, proprietari esclusivi di un terrazzo di un immobile sul quale avevano effettuato lavori di avanzamento verso il muro perimetrale della facciata, con annessione del cornicione e della parte di gronda che lo attraversa.

Il condominio aveva agito contro di loro chiedendo l’accertamento della illegitimità degli interventi poichè eseguiti in violazione degli articoli 1102 Codice civile e 1120 Codice civile e del regolamento condominiale in assenza di autorizzazione.

Le prime due pronunce
Aveva dato ragione ai condomini il Giudice di pace non rilevando alcuna violazione «non essendo dimostrato che gli interventi abbiano alterato la destinazione della cosa comune o che abbiano impedito agli altri partecipanti di farne uso ».

In Appello, a cui era ricorso il Condominio, i due condomini erano stati invece condannati al ripristrino dello stato dei luoghi .

Il ricorso in Cassazione
Contro la pronuncia gli stessi avevano investito la Suprema Corte sostenendo che non ci fosse violazione dell’articolo 1102 Codice Civile perchè la grondaia non era stata modificata, nè era stato occupato il canale della stessa. I condomini respingevano anche la violazione della simmetria e del decoro architettonico dello stabile e la violazione del regolamento condominiale per omessa autorizzazione all’avvio dei lavori stessi.

La decisione
Le quattro motivazioni sono state respinte dalla Cassazione con la pronuncia n.4909 del 24 febbraio 2020. Le prime due perchè sono innammibili le censure di erronea o mancata violazione dei fatti, quando i fatti stessi non vengono esplicitati .

Il terzo motivo va respinto perchè « il parapetto del balcone costuituisce parte della facciata dello stabile in ragione della sua prevalente funzione estetica per l’edificio. Se i balconi non rientrano tra le parti comuni ai sensi dell'articolo 1117 Codice civile, il rivestimento del parapetto e della soletta devono essere invece considerati beni comuni se svolgono una prevalente funzione estetica (Cassazione 14/12/2017, n.30071). Qualora il proprietario esegua opere sui propri beni facendo uso anche dei beni comuni, è necessario che in qualità di condomino utilizzi le parti comuni nei limiti consentiti dall’articolo 1102 Codice civile (Cassazione, 28/02/2017, n.5196).

Respinti i motivi, la Corte ha dunque condannato in solido i ricorrenti.

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