Condominio

Per un errore nel rendiconto la delibera che lo approva è solo annullabile

L’assemblea, in questo caso, non ha dettato criteri generali di riparto illegali ma ha solo sbagliato nell'attribuire un debito o un credito

di Anna Nicola

Il Tribunale di Roma ha di recente fatto luce sui motivi di invalidità delle delibere assembleari evidenziando che «L'errato inserimento in bilancio di una spesa individuale non dovuta o l'omesso inserimento di un credito (come il mancato inserimento di un importo versato per un decreto ingiuntivo con i relativi interessi o la richiesta di una somma a titolo di spese legali individuali) integra mera ipotesi di annullabilità della delibera in quanto l'assemblea non ha dettato criteri generali di riparto in difformità da quelli previsti dalla legge ma semplicemente (eventualmente) ha errato nell'attribuire, in seno al prospetto contabile, un debito od un credito ad un determinato partecipante senza peraltro incidere in alcun modo sui criteri di riparto che esulano da detta ipotesi non essendo necessario il ricorso agli stessi per determinare il dovuto». (Trib. Roma 21 gennaio 2020).

I criteri sbagliati
Il ragionamento risiede nel fatto che la delibera è da intendersi nulla quando l'assemblea a maggioranza, in assenza o nell'uso distorto del potere gestorio, detti, in via generale e per casi potenzialmente indeterminati, criteri scientemente difformi da quelli legali o regolamentari così esulando dalle proprie attribuzioni mentre.

I semplici errori
È invece annullabile quando la stessa assemblea, nell'esercizio dei poteri conferitigli dall'art. 1135 n 2 e 3 cc, faccia applicazione, per mero errore e nel solo caso in considerazione, di criteri difformi da quelli legali/regolamentari senza esulare dai suoi poteri. Se così non fosse, verrebbe meno il corretto funzionamento del condominio negli edifici che il legislatore, come detto, tutela come interesse primario (v. ad esempio art. 63 disp att cc) e che necessita di certezze, nel tempo, nei rapporti di dare-avere, anche alla luce della circostanza che le delibere di riparto ineriscono la fase gestoria e non costitutiva dei rapporti di condominio.

Già in precedenza questo tema era stato affrontato dal medesimo Giudice di merito (Trib. Roma, 23 aprile 2019), osservando che «Quando consapevolmente e senza il consenso di tutti i partecipanti l'assemblea deroghi ai criteri di riparto delle spese (in particolare quando il criterio di riparto sia stabilito da disposizione di natura contrattuale), la delibera deve considerarsi affetta da nullità».

Nel caso di specie vi era stata l'assunzione di un determinato criterio di ripartizione spese con deliberazione all'unanimità, assumendo quindi valore contrattuale a cui aveva fatto seguito la delibera di un certo esercizio con ripartizione di contenuto diverso ed assunta a semplice maggioranza. Sulla scorta di queste osservazioni, quest'ultima delibera è stata dichiarata nulla.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©